Art. 7

Promozione della cooperazione e dell’integrazione regionali

In vigore dal 13 giu 2024
Promozione della cooperazione e dell’integrazione regionali 1.   Gli Stati membri e le autorità di regolazione cooperano tra di loro per l’integrazione dei mercati nazionali a uno o più livelli regionali perseguendo la creazione di mercati regionali, se così deciso dagli Stati membri o dalle loro autorità di regolazione, e di un mercato interno pienamente liberalizzato. In particolare, gli Stati membri o, qualora gli Stati membri abbiano disposto in tal senso, le autorità di regolazione promuovono e facilitano la cooperazione dei gestori dei sistemi di trasporto di gas naturale e dei gestori delle reti di trasporto dell’idrogeno a livello regionale, anche su questioni transnazionali e sulla dismissione degli attivi, allo scopo di garantire una decarbonizzazione efficiente in termini di costi in linea con l’obiettivo della neutralità climatica dell’Unione e creare mercati interni competitivi del gas naturale e dell’idrogeno, favoriscono la coerenza del loro quadro legislativo, regolamentare e tecnico e agevolano l’integrazione dei sistemi isolati che formano «isole del gas naturale» che permangono nell’Unione. Lo spazio geografico coperto da questa cooperazione regionale include la cooperazione nelle aree geografiche definite a norma dell’, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1789. Tale cooperazione può inoltre coprire altre aree geografiche. Se ritiene che le norme a livello dell’Unione siano rilevanti per l’integrazione regionale dei mercati del gas naturale e dell’idrogeno, la Commissione fornisce gli opportuni orientamenti non vincolanti tenendo conto delle specificità di tali mercati e dell’impatto su quelli limitrofi. 2.   L’Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia (ACER) coopera con le autorità di regolazione, con i gestori dei sistemi di trasporto e con i gestori delle reti di trasporto dell’idrogeno per garantire la compatibilità delle regolamentazioni tra le regioni e al loro interno, allo scopo di creare mercati interni del gas naturale e dell’idrogeno competitivi. Qualora ritenga necessarie norme vincolanti per tale cooperazione, l’ACER formula idonee raccomandazioni. 3.   In caso di partecipazione di gestori di sistemi di trasporto verticalmente integrati a un’impresa comune istituita per attuare tale cooperazione, l’impresa comune stabilisce e attua un programma di adempimenti contenente le misure da adottare per escludere comportamenti discriminatori e anticoncorrenziali. Tale programma di adempimenti illustra gli obblighi specifici cui devono ottemperare i dipendenti per raggiungere l’obiettivo di escludere comportamenti discriminatori e anticoncorrenziali. Esso è soggetto all’approvazione dell’ACER. La conformità al programma è controllata in modo indipendente dai responsabili della conformità dei gestori di sistemi di trasporto verticalmente integrati.
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