Art. 8

Procedura di autorizzazione

In vigore dal 13 giu 2024
Procedura di autorizzazione 1.   Nei casi in cui è richiesta un’autorizzazione, come una licenza, un permesso, una concessione, un consenso o un’approvazione, per la costruzione o la gestione di impianti di gas naturale, impianti di produzione di idrogeno e infrastrutture del sistema dell’idrogeno, gli Stati membri o le autorità competenti da essi designate rilasciano autorizzazioni per la costruzione o la gestione di tali impianti, infrastrutture, gasdotti o apparecchiature connesse nel loro territorio, a norma dei paragrafi da 2 a 11. Gli Stati membri o le autorità competenti da essi designate possono inoltre rilasciare sulla stessa base autorizzazioni per la fornitura di gas naturale e idrogeno e per clienti grossisti. 2.   Gli Stati membri che hanno un sistema di autorizzazioni stabiliscono criteri obiettivi e non discriminatori e procedure trasparenti cui attenersi qualora un’impresa chieda un’autorizzazione a fornire gas naturale e idrogeno o a costruire o gestire impianti di gas naturale, impianti di produzione di idrogeno o infrastrutture del sistema dell’idrogeno. I criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni sono resi pubblici. Gli Stati membri provvedono affinché le procedure di autorizzazione di tali impianti, infrastrutture, gasdotti o apparecchiature connesse tengano conto, se del caso, dell’importanza del progetto per i mercati interni del gas naturale e dell’idrogeno. Gli Stati membri garantiscono la coerenza del sistema di autorizzazione per le infrastrutture del sistema dell’idrogeno con i piani di sviluppo della rete per le reti di trasporto e distribuzione dell’idrogeno adottati a norma degli . 3.   Per i fornitori di gas naturale, gli Stati membri possono valutare la solidità finanziaria e le capacità tecniche dei richiedenti come criteri di autorizzazione. Tali criteri sono pienamente trasparenti e non discriminatori. 4.   Gli Stati membri provvedono affinché le norme nazionali relative alla procedura di autorizzazione di cui al presente articolo siano proporzionate, necessarie e contribuiscano all’attuazione delle norme generali per l’organizzazione dei mercati del gas naturale e dell’idrogeno e per l’accesso alle infrastrutture, all’applicazione del principio «l’efficienza energetica al primo posto», al conseguimento degli obiettivi dell’Unione in materia di clima ed energia nonché all’attuazione dei piani nazionali integrati per l’energia e il clima degli Stati membri e delle loro strategie a lungo termine adottate a norma del regolamento (UE) 2018/1999. 5.   Le procedure di autorizzazione delle attività di cui al paragrafo 1 non durano più di due anni, comprese tutte le procedure pertinenti delle autorità competenti. Ove debitamente giustificato in ragione di circostanze straordinarie, il periodo di due anni può essere prorogato fino a un anno. 6.   Gli Stati membri valutano quali misure legislative e non legislative nazionali siano necessarie per razionalizzare le procedure di autorizzazione, compreso senza ostacolare eventuali tappe procedurali connesse alle procedure di valutazione dell’impatto ambientale e alle consultazioni pubbliche. Gli Stati membri riferiscono alla Commissione in merito agli esiti di tale valutazione nell’ambito dei rispettivi piani nazionali integrati per l’energia e il clima di cui all’ del regolamento (UE) 2018/1999, e conformemente alla procedura di cui agli articoli da 7 a 12 di tale regolamento, nonché nell’ambito delle relazioni intermedie nazionali integrate sull’energia e il clima in conformità dell’ del medesimo regolamento. 7.   I termini stabiliti al paragrafo 5 del presente articolo si applicano fatti salvi gli obblighi ai sensi del diritto applicabile dell’Unione in materia ambientale ed energetica, compresa la direttiva (UE) 2018/2001, i reclami, i ricorsi e gli altri procedimenti dinanzi agli organi giurisdizionali nonché i meccanismi alternativi di risoluzione delle controversie, comprese le procedure di reclamo, i ricorsi e rimedi non giurisdizionali, e possono essere prorogati per la durata di tali procedure. 8.   Gli Stati membri istituiscono o designano uno o più sportelli. Tali sportelli, su richiesta del richiedente e a titolo gratuito, guidano e assistono il richiedente nell’intera procedura di autorizzazione delle attività di cui al paragrafo 1 fino alla pronuncia delle autorità competenti al termine della procedura. Il richiedente non è tenuto a rivolgersi a più di uno sportello per l’intera procedura. 9.   Gli Stati membri provvedono affinché le autorizzazioni ai sensi del diritto nazionale alla costruzione e alla gestione delle infrastrutture del sistema del gas naturale si applichino anche alle infrastrutture del sistema dell’idrogeno. Ciò non pregiudica il diritto degli Stati membri di revocare tali autorizzazioni se l’infrastruttura dell’idrogeno non rispetta le norme tecniche di sicurezza per le infrastrutture del sistema dell’idrogeno stabilite nel diritto dell’Unione o nazionale. 10.   Gli Stati membri provvedono affinché i diritti esistenti di uso del suolo per la costruzione e la gestione di gasdotti per il gas naturale e di altri attivi della rete si applichino anche alle condotte e agli altri attivi della rete per il trasporto di idrogeno. 11.   In caso di trasferimento della proprietà di un’infrastruttura all’interno della stessa impresa al fine di soddisfare i requisiti di cui all’, anche le autorizzazioni e i diritti di uso del suolo relativi a tale infrastruttura sono trasferiti al nuovo proprietario. 12.   Gli Stati membri assicurano che i motivi di un eventuale rifiuto di rilasciare l’autorizzazione siano obiettivi e non discriminatori e siano comunicati al richiedente. Le ragioni di tale rifiuto sono comunicate alla Commissione per informazione. Gli Stati membri stabiliscono una procedura che consenta al richiedente di ricorrere avverso tale rifiuto. 13.   Per lo sviluppo delle zone nelle quali la fornitura è iniziata di recente e per un’efficiente gestione in generale, e fatto salvo l’, gli Stati membri possono rifiutare di rilasciare un’ulteriore autorizzazione per la costruzione e la gestione di reti di gasdotti di distribuzione del gas naturale in una determinata zona quando in detta zona siano state costruite tali reti di gasdotti, o ne sia stata autorizzata la costruzione, e qualora la capacità esistente o proposta non sia saturata. 14.   Gli Stati membri rifiutano di rilasciare un’autorizzazione per la costruzione e la gestione di un’infrastruttura di trasporto o distribuzione del gas naturale nelle zone in cui il piano di sviluppo della rete di cui all’ preveda la dismissione del sistema di trasporto o di parti pertinenti dello stesso o sia stato approvato un piano di dismissione della rete di distribuzione a norma dell’. 15.   Qualora un’autorizzazione ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo rientri nel campo di applicazione dell’ e degli articoli da 15 ter a 17 della direttiva (UE) 2018/2001, si applicano solo tali disposizioni.
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