Art. 5

Accesso all’energia a prezzi accessibili durante una crisi dei prezzi del gas naturale

In vigore dal 13 giu 2024
Accesso all’energia a prezzi accessibili durante una crisi dei prezzi del gas naturale 1.   Sulla base di una proposta della Commissione, il Consiglio può dichiarare, mediante un atto di esecuzione, una crisi dei prezzi del gas naturale a livello regionale o dell’Unione se sono soddisfatte le condizioni seguenti: a) vigono prezzi medi molto elevati sui mercati all’ingrosso del gas naturale, pari ad almeno due volte e mezzo il prezzo medio nei cinque anni precedenti, nonché pari ad almeno 180 EUR/MWh, e destinati, secondo le previsioni, a perdurare per almeno sei mesi e il calcolo del prezzo medio nei cinque anni precedenti non tiene conto dei periodi in cui è stata dichiarata una crisi dei prezzi del gas naturale a livello regionale o dell’Unione; b) si producono forti rincari dei prezzi al dettaglio del gas naturale intorno al 70 % destinati, secondo le previsioni, a rimanere per almeno tre mesi. 2.   La decisione di esecuzione di cui al primo comma specifica il proprio periodo di validità, che può durare fino a un anno. Tale periodo può essere prorogato in conformità della procedura di cui al paragrafo 8 per periodi consecutivi pari al massimo a un anno. 3.   La dichiarazione di una crisi dei prezzi del gas naturale a livello regionale o dell’Unione a norma del paragrafo 1 assicura una concorrenza e un commercio leali in tutti gli Stati membri interessati dalla decisione di esecuzione in modo da non creare indebite distorsioni nel mercato interno. 4.   Se le condizioni di cui al paragrafo 1 sono soddisfatte, la Commissione presenta una proposta per dichiarare una crisi dei prezzi del gas naturale a livello regionale o dell’Unione che comprende il periodo di validità proposto della decisione di esecuzione. 5.   Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può modificare una proposta della Commissione presentata a norma del paragrafo 4 o 8. 6.   Se il Consiglio ha adottato una decisione di esecuzione a norma del paragrafo 1 del presente articolo, gli Stati membri possono, per la durata della validità di tale decisione, attuare interventi pubblici mirati temporanei di fissazione dei prezzi per la fornitura del gas naturale alle piccole e medie imprese (PMI), ai clienti civili e ai servizi sociali essenziali quali definiti all’, punto 4), del regolamento (UE) 2017/1938. Tali interventi pubblici: a) sono limitati al massimo al 70 % del consumo del beneficiario nello stesso periodo dell’anno precedente e conservano un incentivo alla riduzione della domanda; b) soddisfano le condizioni di cui all’, paragrafi 4 e 7; c) se del caso, soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 7; d) sono progettati in modo da ridurre al minimo l’eventuale frammentazione negativa del mercato interno. 7.   Se il Consiglio ha adottato una decisione di esecuzione a norma del paragrafo 1 del presente articolo, gli Stati membri possono stabilire in via eccezionale e temporanea, per la durata della validità di tale decisione, in deroga all’, paragrafo 7, lettera c), un prezzo per la fornitura di gas naturale a livello sottocosto nell’attuare interventi pubblici mirati di fissazione dei prezzi per la fornitura di gas naturale a norma dell’, paragrafo 6, o del paragrafo 6 del presente articolo, purché siano soddisfatte le condizioni seguenti: a) il prezzo fissato per i clienti civili si applica, al massimo, all’80 % del consumo mediano delle famiglie e conserva un incentivo alla riduzione della domanda; b) non è fatta alcuna discriminazione tra fornitori; c) i fornitori ricevono una compensazione per le forniture a livello sottocosto in modo trasparente e non discriminatorio; d) tutti i fornitori hanno il diritto di presentare offerte al prezzo di fornitura del gas naturale inferiore ai costi sulla stessa base; e) le misure proposte non creano distorsioni del mercato interno del gas naturale. 8.   A tempo debito prima della scadenza del periodo di validità specificato a norma del paragrafo 2, la Commissione valuta se le condizioni stabilite al paragrafo 1 continuano a essere soddisfatte. Se ritiene che le condizioni stabilite al paragrafo 1 continuino a essere soddisfatte, la Commissione presenta al Consiglio una proposta di proroga del periodo di validità di una decisione di esecuzione adottata a norma del paragrafo 1. Nel caso in cui il Consiglio decida di prorogare il periodo di validità, durante il periodo di proroga si applicano i paragrafi 6 e 7. La Commissione valuta e monitora costantemente l’impatto delle misure adottate nel quadro della crisi dei prezzi del gas naturale dichiarata e pubblica periodicamente i risultati di tali valutazioni.
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