Art. 31
Accesso dei terzi alla distribuzione e al trasporto di gas naturale e ai terminali GNL
In vigore dal 13 giu 2024
Accesso dei terzi alla distribuzione e al trasporto di gas naturale e ai terminali GNL
1. Gli Stati membri garantiscono l’attuazione di un sistema di accesso dei terzi ai sistemi di trasporto e di distribuzione nonché agli impianti GNL basato su tariffe pubblicate, praticabili a tutti i clienti, comprese le imprese di fornitura, e applicato obiettivamente e senza discriminazioni tra gli utenti del sistema. Gli Stati membri fanno sì che le tariffe o le relative metodologie di calcolo siano approvate prima della loro entrata in vigore a norma dell’ dall’autorità di regolazione e che le tariffe e le metodologie, ove solo queste ultime siano state approvate, siano pubblicate prima della loro entrata in vigore.
2. I gestori dei sistemi di trasporto, ove necessario al fine di svolgere le loro funzioni anche in relazione al trasporto transfrontaliero, hanno accesso alla rete di altri gestori dei sistemi di trasporto.
3. La presente direttiva non impedisce la stipulazione di contratti a lungo termine per i gas rinnovabili e i gas a basse emissioni di carbonio, purché siano conformi alle norme sulla concorrenza dell’Unione e contribuiscano alla decarbonizzazione. Per la fornitura di gas di origine fossile non soggetto ad abbattimento non sono stipulati contratti a lungo termine la cui durata si protragga oltre il 31 dicembre 2049.
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