Art. 30
Accesso del gas rinnovabile e del gas a basse emissioni di carbonio al mercato
In vigore dal 13 giu 2024
Accesso del gas rinnovabile e del gas a basse emissioni di carbonio al mercato
Gli Stati membri consentono l’accesso del gas rinnovabile e del gas a basse emissioni di carbonio al mercato e all’infrastruttura a prescindere dal fatto che gli impianti di produzione di tali gas siano connessi a reti di distribuzione o di trasporto, tenendo conto delle stime dell’evoluzione in termini di produzione, fornitura e consumo di gas naturale in conformità dell’, paragrafo 2, lettera f).
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