Art. 55
Sviluppo della rete per il gas naturale e l’idrogeno e poteri decisionali in materia di investimenti
In vigore dal 13 giu 2024
Sviluppo della rete per il gas naturale e l’idrogeno e poteri decisionali in materia di investimenti
1. Tutti i gestori dei sistemi di trasporto e i gestori delle reti di trasporto dell’idrogeno trasmettono almeno ogni due anni all’autorità di regolazione competente, previa consultazione dei pertinenti soggetti interessati conformemente al paragrafo 2, lettera f), un piano decennale di sviluppo della rete basato sulla domanda e sull’offerta esistenti e previste. Ogni Stato membro dispone di un piano unico di sviluppo della rete per il gas naturale e di un piano unico di sviluppo della rete per l’idrogeno, o di un piano comune per il gas naturale e l’idrogeno.
Gli Stati membri che autorizzano un piano comune fanno in modo che tale piano sia sufficientemente trasparente da consentire all’autorità di regolazione di individuare chiaramente le esigenze specifiche del settore del gas naturale e le esigenze specifiche del settore dell’idrogeno affrontate nel piano. È eseguita una modellizzazione separata per i rispettivi vettori energetici, con capitoli distinti che illustrano le mappature di rete per il gas naturale e le mappature di rete per l’idrogeno.
Gli Stati membri in cui sono elaborati piani distinti per il gas naturale e l’idrogeno assicurano che i gestori dei sistemi di trasporto e i gestori delle reti di trasporto dell’idrogeno collaborino strettamente, qualora sia necessario prendere decisioni per garantire l’efficienza del sistema, quale definita all’, punto 4), della direttiva (UE) 2023/1791, per tutti i vettori energetici, ad esempio per la riconversione.
I gestori delle reti di trasporto dell’idrogeno collaborano strettamente con i gestori dei sistemi di trasmissione dell’energia elettrica e con i gestori dei sistemi di distribuzione dell’energia elettrica, se del caso, al fine di coordinare i requisiti infrastrutturali comuni, quali l’ubicazione degli elettrolizzatori e le pertinenti infrastrutture di trasporto, e tengono nella massima considerazione il loro parere.
Gli Stati membri si adoperano per garantire il coordinamento delle fasi di pianificazione dei rispettivi piani decennali di sviluppo delle reti per il gas naturale, l’idrogeno e l’energia elettrica.
I gestori di infrastrutture, inclusi i gestori di terminali di GNL, i gestori di sistemi di stoccaggio del gas naturale, i gestori di sistemi di distribuzione, i gestori delle reti di distribuzione dell’idrogeno, i gestori di terminali dell’idrogeno, i gestori di impianti di stoccaggio dell’idrogeno, i gestori delle infrastrutture di teleriscaldamento e i gestori che operano nel settore dell’energia elettrica sono tenuti a fornire tutte le informazioni pertinenti ai gestori dei sistemi di trasporto e ai gestori delle reti di trasmissione dell’idrogeno dei piani decennali di sviluppo della rete e a scambiarle con loro. Il piano decennale di sviluppo della rete per il gas naturale contiene misure efficaci atte a garantire l’adeguatezza del sistema del gas naturale e la sicurezza dell’approvvigionamento, in particolare la conformità allo standard infrastrutturale di cui al regolamento (UE) 2017/1938. I piani decennali di sviluppo della rete sono pubblicati e resi accessibili tramite un sito web unitamente all’esito della consultazione dei soggetti interessati. Tale sito web è aggiornato regolarmente per garantire che tutti i soggetti interessati siano informati in merito ai tempi, alle modalità e alla portata della consultazione.
2. In particolare, i piani decennali di sviluppo della rete di cui al paragrafo 1:
a)
contengono informazioni complete e dettagliate sulla principale infrastruttura da costruire o potenziare nell’arco dei dieci anni successivi che tengono conto di eventuali rafforzamenti delle infrastrutture necessari per la connessione di impianti di gas rinnovabili e gas a basse emissioni di carbonio e che comprendono le infrastrutture sviluppate per consentire l’inversione dei flussi alla rete di trasporto;
b)
contengono informazioni su tutti gli investimenti già decisi e individuano nuovi investimenti e soluzioni sul lato della domanda, per cui non sono necessari nuovi investimenti infrastrutturali, da realizzare nel triennio successivo;
c)
includono, nel caso del gas naturale, informazioni complete e dettagliate sull’infrastruttura che può o deve essere dismessa;
d)
includono, nel caso dell’idrogeno, informazioni complete e dettagliate sull’infrastruttura che può o deve essere riconvertita per il trasporto dell’idrogeno, in particolare per consegnare idrogeno agli utenti finali nei settori difficili da decarbonizzare, tenendo conto del potenziale di riduzione dei gas a effetto serra e dell’efficienza sotto il profilo energetico e in termini di costi rispetto ad altre opzioni;
e)
prevedono uno scadenzario per tutti i progetti di investimento e dismissione;
f)
sono basati su uno scenario comune elaborato ogni due anni dai gestori delle infrastrutture pertinenti, compresi i gestori dei pertinenti sistemi di distribuzione, almeno del gas naturale, dell’idrogeno, dell’energia elettrica e, se del caso, del teleriscaldamento;
g)
nel caso del gas naturale, sono coerenti con i risultati delle valutazioni comuni e nazionali del rischio a norma dell’ del regolamento (UE) 2017/1938;
h)
sono in linea con il piano nazionale integrato per l’energia e il clima e i relativi aggiornamenti, tengono conto dello stato dei lavori relativi alle relazioni nazionali integrate sull’energia e il clima presentate nel quadro del regolamento (UE) 2018/1999, sono coerenti con gli obiettivi stabiliti dalla direttiva (UE) 2018/2001 e sostengono l’obiettivo della neutralità climatica sancito all’, paragrafo 1, e all’, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1119;
i)
sono coerenti con il piano decennale di sviluppo della rete per il gas naturale a livello dell’Unione di cui all’ del regolamento (UE) 2024/1789 e con il piano decennale di sviluppo della rete per l’idrogeno a livello dell’Unione di cui all’ di tale regolamento, a seconda dei casi;
j)
tengono conto del piano di sviluppo della rete di distribuzione dell’idrogeno di cui all’ e dei piani di dismissione della rete del gas naturale di cui all’.
Gli scenari comuni di cui al primo comma, lettera f), si fondano su stime ragionevoli dell’evoluzione in termini di produzione, fornitura e consumo, in particolare per quanto concerne le esigenze dei settori difficili da decarbonizzare, tenendo conto del potenziale di riduzione dei gas a effetto serra e dell’efficienza sotto il profilo energetico e in termini di costi rispetto ad altre opzioni, e prendono in considerazione le soluzioni sul lato della domanda per cui non sono necessari nuovi investimenti infrastrutturali. Prendono inoltre in considerazione gli scambi transfrontalieri, anche con i paesi terzi, e il ruolo dello stoccaggio di idrogeno e dell’integrazione dei terminali dell’idrogeno. I gestori delle infrastrutture conducono una consultazione approfondita su tali scenari aperta ai pertinenti soggetti interessati, compresi i gestori dei sistemi di distribuzione del gas naturale e dell’energia elettrica, i gestori delle reti di distribuzione dell’idrogeno, le associazioni coinvolte nei mercati dell’energia elettrica, del gas naturale e dell’idrogeno, nonché del riscaldamento e del raffrescamento, le imprese di fornitura e di produzione, gli aggregatori indipendenti, gli operatori di gestione della domanda, le organizzazioni coinvolte nelle soluzioni di efficienza energetica, le associazioni dei consumatori di energia e i rappresentanti della società civile. Le consultazioni si svolgono in una fase iniziale, prima dell’elaborazione del piano decennale di sviluppo della rete, in modo aperto, inclusivo e trasparente. Tutti i documenti forniti dai gestori delle infrastrutture per facilitare le consultazioni sono resi pubblici, così come l’esito della consultazione dei soggetti interessati. Il pertinente sito web è aggiornato tempestivamente quando tali documenti sono disponibili, in modo che i pertinenti soggetti interessati siano sufficientemente informati e possano così partecipare efficacemente alla consultazione.
Gli scenari comuni di cui al primo comma, lettera f), del presente paragrafo sono in linea con gli scenari a livello dell’Unione stabiliti a norma dell’ del regolamento (UE) 2022/869 e con il piano nazionale integrato per l’energia e il clima e i relativi aggiornamenti conformemente al regolamento (UE) 2018/1999; sostengono inoltre l’obiettivo della neutralità climatica sancito all’, paragrafo 1, e all’, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1119. Tali scenari comuni sono approvati dall’autorità nazionale competente. Il comitato consultivo scientifico europeo sui cambiamenti climatici istituito a norma dell’articolo 10 bis del regolamento (CE) n. 401/2009 può formulare di propria iniziativa un parere sulla compatibilità degli scenari comuni con gli obiettivi 2030 dell’Unione per l’energia e il clima e con il suo obiettivo della neutralità climatica all’orizzonte 2050.L’autorità nazionale competente tiene conto di tale parere.
3. Nell’elaborare i piani decennali di sviluppo della rete, il gestore del sistema di trasporto e il gestore della rete di trasporto dell’idrogeno tengono pienamente conto delle potenziali alternative all’espansione del sistema, ad esempio la gestione della domanda, oltre che delle aspettative in termini di consumo in seguito all’applicazione del principio «l’efficienza energetica al primo posto» conformemente all’ della direttiva (UE) 2023/1791, degli scambi con altri paesi e dei piani di sviluppo della rete a livello dell’Unione. Ove possibile, in vista dell’integrazione del sistema energetico, il gestore del sistema di trasporto e il gestore della rete di trasporto dell’idrogeno valutano come rispondere a un’esigenza con un approccio trasversale ai sistemi dell’energia elettrica, del riscaldamento, se del caso, e del gas naturale e dell’idrogeno, anche considerando informazioni sull’ubicazione e sulle dimensioni ottimali degli attivi di stoccaggio dell’energia e conversione dell’energia elettrica in gas (power-to-gas) nonché la coubicazione della produzione e del consumo di idrogeno. Il gestore della rete di trasporto dell’idrogeno include informazioni sull’ubicazione degli utenti finali nei settori difficili da decarbonizzare al fine di contemplare l’uso dell’idrogeno rinnovabile e a basse emissioni di carbonio in tali settori.
4. L’autorità di regolazione consulta tutti gli utenti di sistema effettivi o potenziali sul piano decennale di sviluppo della rete, secondo modalità aperte e trasparenti. Alle persone o imprese che si dichiarano utenti potenziali di sistema può essere fatto obbligo di comprovare le loro affermazioni. L’autorità di regolazione rende pubblici i risultati della procedura consultiva, compresi i possibili fabbisogni in termini di investimenti, dismissione degli attivi e soluzioni sul lato della domanda per cui non sono necessari nuovi investimenti infrastrutturali.
5. L’autorità di regolazione valuta se il piano decennale di sviluppo della rete sia conforme ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo, contempli tutti i fabbisogni in materia di investimenti individuati nel corso della procedura consultiva e, se del caso, se sia coerente con la più recente simulazione di scenari di interruzione a livello dell’Unione svolta dalla Rete europea di gestori del sistema di trasporto del gas (ENTSOG) a norma dell’ del regolamento (UE) 2017/1938, con le valutazioni regionali e nazionali del rischio a norma dell’ del regolamento (UE) 2017/1938 e con i piani decennali non vincolanti di sviluppo della rete a livello dell’Unione («piani di sviluppo della rete a livello dell’Unione») di cui all’, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2019/943 nonché con gli del regolamento (UE) 2024/1789. Se insorgono dubbi quanto alla coerenza con i piani di sviluppo della rete a livello dell’Unione, l’autorità nazionale di regolazione consulta l’ACER. L’autorità di regolazione può chiedere al gestore della rete di trasporto di modificare il suo piano decennale di sviluppo della rete.
Le autorità nazionali competenti esaminano la coerenza del piano decennale di sviluppo della rete con l’obiettivo della neutralità climatica di cui all’, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1119, con il piano nazionale per l’energia e il clima e i relativi aggiornamenti nonché con le relazioni nazionali integrate sull’energia e il clima presentate nel quadro del regolamento (UE) 2018/1999 e, in caso di incoerenza, possono fornire all’autorità di regolazione un parere motivato che spieghi tale incoerenza, da tenere in debita considerazione.
6. L’autorità di regolazione controlla e valuta l’attuazione del piano decennale di sviluppo della rete.
7. Nei casi in cui il gestore di sistema indipendente o il gestore di trasporto indipendente, ovvero il gestore della rete di trasporto dell’idrogeno integrato o il gestore della rete di trasporto dell’idrogeno indipendente, per motivi che non siano motivi prioritari che sfuggono al suo controllo, non realizza un investimento che in base al piano decennale di sviluppo della rete doveva essere realizzato nel triennio successivo, gli Stati membri provvedono a che sia imposto all’autorità di regolazione di adottare almeno uno dei seguenti provvedimenti per assicurare che l’investimento in questione sia realizzato, se tale investimento è tuttora pertinente sulla base del più recente piano decennale di sviluppo della rete:
a)
imporre al gestore del sistema di trasporto o al gestore della rete di trasporto dell’idrogeno di realizzare l’investimento in causa;
b)
indire una gara d’appalto per l’investimento in questione, aperta a tutti gli investitori;
c)
imporre al gestore del sistema di trasporto o al gestore della rete di trasporto dell’idrogeno di accettare un aumento di capitale per finanziare l’investimento necessario e permettere la partecipazione di investitori indipendenti al capitale.
Se l’autorità di regolazione si è avvalsa dei poteri di cui alla lettera b) del primo comma, può imporre al gestore del sistema di trasporto o al gestore della rete di trasporto dell’idrogeno di acconsentire a una o più delle condizioni seguenti:
a)
il finanziamento da parte di terzi;
b)
la costruzione, la riconversione o la dismissione ad opera di terzi;
c)
la costruzione dei nuovi beni in questione a opera del gestore stesso;
d)
la gestione dei nuovi beni in questione da parte del gestore stesso.
Il gestore del sistema di trasporto o il gestore della rete di trasporto dell’idrogeno comunica agli investitori ogni informazione necessaria a realizzare l’investimento, realizza la connessione dei nuovi beni alla rete di trasporto o alla rete di trasporto dell’idrogeno e in generale fa il possibile per facilitare l’attuazione del progetto di investimento.
Le pertinenti disposizioni finanziarie sono soggette all’approvazione dell’autorità di regolazione.
8. Se l’autorità di regolazione si è avvalsa dei poteri di cui al paragrafo 7, le pertinenti tariffe di accesso alla rete come stabilito o approvato dall’autorità di regolazione coprono i costi dell’investimento in questione.
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