Art. 29

Fornitore di ultima istanza

In vigore dal 13 giu 2024
Fornitore di ultima istanza 1.   Gli Stati membri istituiscono un regime di fornitore di ultima istanza o adottano misure equivalenti per garantire la continuità dell’approvvigionamento almeno per i clienti civili. I fornitori di ultima istanza sono designati secondo una procedura equa, trasparente e non discriminatoria. 2.   I clienti finali trasferiti a fornitori di ultima istanza continuano a beneficiare dei loro diritti in quanto clienti. 3.   Gli Stati membri provvedono affinché i fornitori di ultima istanza comunichino tempestivamente le loro condizioni ai clienti trasferiti e garantiscano loro la continuità del servizio per il periodo necessario a trovare un nuovo fornitore. 4.   Gli Stati membri provvedono affinché i clienti finali ricevano informazioni e siano incoraggiati a passare a un’offerta basata sul mercato. 5.   Gli Stati membri possono imporre a un fornitore di ultima istanza di fornire gas naturale ai clienti civili e alle piccole e medie imprese che non ricevono offerte basate sul mercato, anche ai fini dell’, paragrafo 3. In tali casi si applicano le condizioni di cui all’.
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