Art. 32

Accesso alle reti di gasdotti a monte per il gas naturale

In vigore dal 13 giu 2024
Accesso alle reti di gasdotti a monte per il gas naturale 1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le imprese di gas naturale e i clienti idonei, ovunque siano situati, possano accedere, in base al presente articolo, a reti di gasdotti a monte, inclusi gli impianti che forniscono servizi tecnici connessi a tale accesso, ad esclusione delle parti di tali reti e impianti che sono utilizzate per le attività locali di coltivazione e sono situate nell’area di un giacimento in cui viene prodotto il gas naturale. Le misure sono notificate alla Commissione in conformità dell’. 2.   L’accesso di cui al paragrafo 1 è dato secondo modalità stabilite dagli Stati membri in base ai pertinenti strumenti giuridici. Gli Stati membri perseguono gli obiettivi di un accesso equo ed aperto tramite la realizzazione di un mercato concorrenziale del gas naturale, evitando qualsiasi abuso di posizione dominante, tenuto conto della sicurezza e della regolarità delle forniture, della capacità esistente o che può ragionevolmente essere resa disponibile e della protezione dell’ambiente. Si può tenere presente quanto segue: a) la necessità di rifiutare l’accesso in caso di incompatibilità di specifiche tecniche cui non si possa ragionevolmente ovviare; b) la necessità di evitare difficoltà che non siano ragionevolmente superabili e che possano pregiudicare l’efficiente coltivazione di idrocarburi, attuale o prevista, inclusa quella di giacimenti con redditività economica marginale; c) la necessità di rispettare le ragionevoli esigenze debitamente motivate del proprietario o gestore della rete di gasdotti a monte per quanto riguarda il trasporto e il trattamento del gas naturale e gli interessi di tutti gli altri utenti della rete di gasdotti a monte o dei relativi impianti di trattamento o di gestione eventualmente in causa; e d) la necessità di applicare leggi e procedure amministrative nazionali, secondo la normativa dell’Unione, ai fini dell’autorizzazione di attività di coltivazione o sviluppo a monte. 3.   Gli Stati membri assicurano la messa in atto di disposizioni sulla risoluzione delle controversie in cui sia prevista un’autorità indipendente dalle parti, che ha accesso a tutte le informazioni pertinenti, in modo da consentire la rapida soluzione di controversie riguardanti l’accesso a reti di gasdotti a monte, tenendo conto delle necessità di cui al paragrafo 2 e del numero delle parti che possono essere coinvolte nella negoziazione dell’accesso a tali reti. 4.   In caso di controversie transfrontaliere si applicano le disposizioni sulla risoluzione delle controversie relative allo Stato membro che ha giurisdizione sulla rete di gasdotti a monte che nega l’accesso. Se, nelle controversie transfrontaliere, la rete interessata fa capo a più di uno Stato membro, gli Stati membri interessati si consultano tra loro al fine di garantire che la presente direttiva sia coerentemente applicata. Se la rete di gasdotti a monte ha origine in un paese terzo e si collega ad almeno uno Stato membro, gli Stati membri interessati si consultano tra loro e lo Stato membro in cui è situato il primo punto di entrata verso la rete degli Stati membri consulta il paese terzo interessato in cui ha origine la rete di gasdotti a monte al fine di garantire, per quanto concerne la rete interessata, che la presente direttiva sia coerentemente applicata nel territorio degli Stati membri.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2024:1788:oj#art-32

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo