Art. 78
Compiti e competenze dell’autorità di regolazione
In vigore dal 13 giu 2024
Compiti e competenze dell’autorità di regolazione
1. L’autorità di regolazione ha i seguenti compiti:
a)
stabilire o approvare, in base a criteri trasparenti, tariffe di trasporto o distribuzione o le relative metodologie di calcolo, o entrambe le cose;
b)
approvare gli scenari comuni per i piani decennali di sviluppo della rete conformemente all’, paragrafo 2, lettera f), qualora tale approvazione sia prevista dallo Stato membro;
c)
stabilire o approvare, in base a criteri trasparenti, tariffe di accesso alla rete dell’idrogeno o le rispettive metodologie di calcolo, o entrambe, fatte salve le decisioni degli Stati membri a norma dell’, paragrafo 4;
d)
stabilire o approvare, in base a criteri trasparenti:
i)
l’entità e la durata dell’onere specifico e del trasferimento finanziario o le relative metodologie di calcolo, o entrambe;
ii)
il valore degli attivi trasferiti e la destinazione di eventuali profitti e perdite che ne derivino; e
iii)
la ripartizione dei contributi all’onere specifico;
e)
garantire che i gestori dei sistemi di trasporto e i gestori dei sistemi di distribuzione e, se necessario, i proprietari dei sistemi e i gestori delle reti dell’idrogeno, nonché qualsiasi impresa di gas naturale e di idrogeno e gli altri partecipanti al mercato ottemperino agli obblighi che ad essi incombono a norma della presente direttiva e del regolamento (UE) 2024/1789, dei codici di rete e degli orientamenti adottati a norma degli del regolamento (UE) 2024/1789, del regolamento (UE) 2017/1938 e di altre disposizioni della pertinente normativa dell’Unione, anche per quanto riguarda le questioni transfrontaliere, nonché delle decisioni dell’ACER;
f)
in stretto coordinamento con le altre autorità di regolazione, garantire che l’ENTSOG, l’ente dei gestori dei sistemi di distribuzione nell’Unione (European entity for distribution system operators — «EU DSO»), istituito in conformità degli articoli da 52 a 57 del regolamento (UE) 2019/943, e la rete europea dei gestori di rete per l’idrogeno (European Network of Network Operators for Hydrogen — ENNOH), istituita in conformità dell’ del regolamento (UE) 2024/1789, ottemperino agli obblighi che ad essi incombono a norma della presente direttiva e del regolamento (UE) 2024/1789, dei codici di rete e degli orientamenti adottati a norma degli articoli da 70 a 74 del regolamento (UE) 2024/1789 e di altra pertinente normativa dell’Unione, anche per quanto riguarda le questioni transfrontaliere, nonché delle decisioni dell’ACER, e individuare congiuntamente l’inadempimento, da parte dell’ENTSOG, dell’EU DSO e dell’ENNOH, dei rispettivi obblighi; se le autorità di regolazione non sono in grado di raggiungere un accordo entro un termine di quattro mesi dall’inizio delle consultazioni al fine di individuare congiuntamente l’inadempimento, la questione è deferita all’ACER per una decisione, a norma dell’, paragrafo 10, del regolamento (UE) 2019/942;
g)
monitorare l’evoluzione della qualità del gas e della relativa gestione a opera dei gestori dei sistemi di trasporto e, se del caso, dei gestori dei sistemi di distribuzione, ivi compreso il monitoraggio dell’andamento dei costi connessi alla gestione della qualità del gas a opera dei gestori dei sistemi e gli sviluppi legati alla miscelazione e alla demiscelazione di idrogeno nel sistema del gas naturale a opera dei gestori dei sistemi di stoccaggio del gas naturale e dei gestori degli impianti GNL; se uno Stato membro ha incaricato un’altra autorità competente di raccogliere tali informazioni, detta autorità competente le condivide con l’autorità di regolazione;
h)
monitorare l’evoluzione della qualità dell’idrogeno e della relativa gestione a opera dei gestori delle reti dell’idrogeno, se del caso, come previsto all’, ivi compreso il monitoraggio dell’andamento dei costi connessi alla gestione della qualità dell’idrogeno;
i)
tenere conto dell’esame e della valutazione dei piani di sviluppo dell’infrastruttura di trasporto dell’idrogeno presentati dai gestori delle reti dell’idrogeno a norma degli della presente direttiva, nell’approvare gli oneri specifici ai sensi dell’ del regolamento (UE) 2024/1789;
j)
cooperare, relativamente alle questioni transfrontaliere, con l’autorità di regolazione o le autorità degli Stati membri interessati e con l’ACER, in particolare attraverso la partecipazione ai lavori del comitato dei regolatori dell’ACER ai sensi dell’ del regolamento (UE) 2019/942. Relativamente all’infrastruttura da e verso un paese terzo, l’autorità di regolazione dello Stato membro in cui è situato il primo punto di interconnessione con la rete degli Stati membri può cooperare con le pertinenti autorità del paese terzo, segnatamente quelle delle parti contraenti della Comunità dell’energia, dopo aver consultato le autorità di regolazione degli altri Stati membri interessati, al fine di garantire, per quanto concerne l’infrastruttura, che la presente direttiva sia coerentemente applicata nel territorio degli Stati membri;
k)
osservare e attuare le pertinenti decisioni giuridicamente vincolanti dell’ACER e della Commissione;
l)
presentare annualmente una relazione sull’attività svolta e sull’esecuzione dei suoi compiti alle autorità competenti degli Stati membri, all’ACER e alla Commissione, descrivendo le iniziative prese e i risultati ottenuti relativamente a ciascuno dei compiti indicati nel presente articolo;
m)
provvedere affinché siano esclusi i sussidi incrociati fra attività di trasporto, distribuzione, trasporto dell’idrogeno, stoccaggio di gas naturale e idrogeno, terminali di idrogeno e GNL e fornitura di gas naturale e idrogeno, fermo restando l’, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1789;
n)
vigilare sui programmi di investimento dei gestori dei sistemi di trasporto e dei gestori delle reti di trasporto dell’idrogeno, fornire, nella relazione annuale, un’analisi dei programmi di investimento dei gestori dei sistemi di trasporto e dei gestori delle reti di trasporto dell’idrogeno sotto il profilo della loro conformità con i piani di sviluppo della rete a livello dell’Unione di cui agli del regolamento (UE) 2024/1789; e includere in tali valutazioni le raccomandazioni per la modifica di tali piani di investimento;
o)
vigilare sul rispetto delle norme relative alla sicurezza e all’affidabilità della rete e rivederne le prestazioni passate nonché stabilire o approvare norme e requisiti in materia di qualità del servizio e dell’approvvigionamento o contribuirvi insieme ad altre autorità competenti;
p)
vigilare sul livello di trasparenza, anche dei prezzi all’ingrosso, e garantire l’osservanza, da parte delle imprese di gas naturale e di idrogeno, degli obblighi in materia di trasparenza;
q)
vigilare sul grado e sull’efficacia di apertura del mercato e della concorrenza a livello dei mercati all’ingrosso e al dettaglio, compresi le borse del gas naturale e dell’idrogeno, i prezzi fatturati ai clienti civili inclusi i sistemi di prepagamento, la trasparenza delle offerte, le impennate dei prezzi e il loro impatto sui prezzi al dettaglio e al consumo, il rapporto tra i prezzi per i clienti civili e i prezzi all’ingrosso, la percentuale dei clienti che cambiano fornitore, la percentuale delle disattivazioni, le spese per i servizi di manutenzione e la loro esecuzione, i reclami dei clienti civili e le eventuali distorsioni o restrizioni della concorrenza, comunicando in particolare ogni informazione pertinente all’attenzione delle autorità garanti della concorrenza e deferendo alle stesse tutti i casi che essa ritenga di loro competenza, in particolare per quanto riguarda i clienti vulnerabili e i clienti in condizioni di povertà energetica;
r)
controllare l’emergere di pratiche contrattuali restrittive, comprese le clausole di esclusiva, che possono impedire ai grandi clienti non civili di impegnarsi simultaneamente con più di un fornitore o limitare la loro scelta in tal senso e, se del caso, informare le autorità nazionali garanti della concorrenza in merito a tali pratiche;
s)
rispettare la libertà contrattuale per quanto concerne i contratti a lungo termine, a condizione che siano conformi al diritto dell’Unione, siano coerenti con le politiche dell’Unione e contribuiscano al conseguimento degli obiettivi di decarbonizzazione, purché per la fornitura di gas di origine fossile non soggetto ad abbattimento non siano stipulati contratti a lungo termine la cui durata si protragga oltre il 31 dicembre 2049;
t)
vigilare sul tempo impiegato dai gestori dei sistemi di trasporto e distribuzione del gas naturale o dai gestori delle reti dell’idrogeno per effettuare connessioni e riparazioni, comprese le richieste di connessione alla rete da parte degli impianti di produzione di biometano;
u)
vigilare e verificare le condizioni di accesso allo stoccaggio del gas naturale, al linepack e ad altri servizi ausiliari, conformemente all’ o all’, esclusa la verifica delle tariffe se il regime di accesso allo stoccaggio del gas naturale è definito a norma dell’, paragrafo 3;
v)
contribuire a garantire, in collaborazione con altre autorità competenti, che le misure di tutela dei consumatori, incluse quelle indicate all’allegato I, siano efficaci e applicate e, in particolare, valutare l’esistenza di ostacoli che impediscano ai clienti di esercitare i loro diritti, quali il cambio di fornitore, la risoluzione del contratto e l’accesso a meccanismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie;
w)
pubblicare, almeno con cadenza annuale, raccomandazioni sulla conformità dei prezzi di fornitura all’ e fornire, ove opportuno, tali raccomandazioni alle autorità garanti della concorrenza;
x)
garantire l’accesso non discriminatorio ai dati del consumo dei clienti, la messa a disposizione, per uso facoltativo, di un formato di facile comprensione armonizzato a livello nazionale per i dati relativi ai consumi e l’accesso tempestivo per tutti i clienti ai dati a norma degli ;
y)
vigilare sull’applicazione delle norme che disciplinano funzioni e responsabilità dei gestori dei sistemi di trasporto, dei gestori dei sistemi di distribuzione, dei gestori delle reti dell’idrogeno, dei fornitori, dei clienti e di altri partecipanti al mercato a norma del regolamento (UE) 2024/1789;
z)
vigilare sulla corretta applicazione dei criteri che stabiliscono se un impianto di stoccaggio del gas naturale ricade nell’ambito d’applicazione dell’, paragrafo 3 o 4;
aa)
vigilare sull’applicazione delle misure di salvaguardia di cui all’;
bb)
contribuire alla compatibilità dei processi di scambio dei dati per i principali processi di mercato a livello regionale;
cc)
applicare i codici di rete e gli orientamenti adottati a norma degli articoli da 70 a 74 del regolamento (UE) 2024/1789 mediante misure nazionali o, se richiesto, misure coordinate a livello regionale o dell’Unione;
dd)
garantire un processo aperto, trasparente, efficace ed inclusivo per predisporre il piano nazionale di sviluppo della rete in linea con le prescrizioni dell’, il piano di sviluppo della rete di distribuzione dell’idrogeno in linea con le prescrizioni dell’ e, se del caso, il piano di dismissione della rete in linea con le prescrizioni dell’;
ee)
approvare e modificare i piani di sviluppo della rete di cui all’ e, se del caso, all’;
ff)
procedere all’esame e, se del caso, chiedere modifiche del piano di sviluppo della rete di distribuzione dell’idrogeno di cui all’, paragrafo 4, qualora tale compito sia previsto dallo Stato membro a norma del paragrafo 6 dello stesso articolo;
gg)
definire gli orientamenti di cui all’, paragrafo 6, che forniscono criteri e metodologie per un approccio strutturale alla dismissione di parti della rete di distribuzione del gas naturale, tenendo conto dei costi di dismissione e del caso specifico degli attivi che potrebbero comportare la dismissione prima della fine del loro ciclo di vita originariamente previsto, nonché fornire orientamenti per quanto riguarda la fissazione delle tariffe in tali casi;
hh)
vigilare sulla disponibilità di siti web di confronto, segnatamente di strumenti di confronto che rispondano ai criteri di cui all’;
ii)
monitorare l’eliminazione degli ostacoli e delle restrizioni ingiustificati allo sviluppo del consumo di gas naturale rinnovabile autoprodotto;
jj)
svolgere qualsiasi altro compito conferito all’autorità di regolazione a norma della presente direttiva e del regolamento (UE) 2024/1789.
2. Ove uno Stato membro lo abbia previsto, i compiti di vigilanza di cui al paragrafo 1 possono essere svolti da autorità diverse dall’autorità di regolazione. In tal caso le informazioni risultanti dall’esercizio della vigilanza sono messe quanto prima a disposizione dell’autorità di regolazione.
Pur mantenendo la propria autonomia, fatte salve le proprie competenze specifiche e in conformità ai principi in materia di miglioramento della regolamentazione, l’autorità di regolazione si consulta, se del caso, con i gestori dei sistemi di trasporto del gas naturale e delle reti dell’idrogeno e, se del caso, coopera strettamente con altre autorità nazionali pertinenti nello svolgimento dei compiti di cui al paragrafo 1.
Le approvazioni concesse da un’autorità di regolazione o dall’ACER ai sensi della presente direttiva non pregiudicano l’uso debitamente giustificato in futuro delle competenze dell’autorità di regolazione ai sensi del presente articolo né sanzioni imposte da altre pertinenti autorità o dalla Commissione.
3. Oltre ai compiti ad essa conferiti a norma del paragrafo 1 del presente articolo, qualora sia stato designato un gestore di sistema indipendente o un gestore della rete di trasporto dell’idrogeno indipendente a norma dell’ o dell’, l’autorità di regolazione:
a)
controlla l’osservanza, da parte del proprietario del sistema di trasporto e del gestore di sistema indipendente o del proprietario della rete di trasporto dell’idrogeno e del gestore della rete di trasporto dell’idrogeno indipendente, degli obblighi che ad essi incombono a norma della presente direttiva e impone sanzioni in caso di inosservanza di tali obblighi, a norma del paragrafo 4, lettera d);
b)
controlla le relazioni e le comunicazioni tra il gestore di sistema indipendente e il proprietario del sistema di trasporto o tra il proprietario della rete di trasporto dell’idrogeno e il gestore della rete di trasporto dell’idrogeno indipendente in modo da assicurare che il gestore di sistema indipendente o il gestore della rete di trasporto dell’idrogeno indipendente ottemperi agli obblighi che ad esso incombono e, in particolare, approva i contratti e agisce in qualità di organo per la risoluzione delle controversie sorte tra il gestore di sistema indipendente e il proprietario del sistema di trasporto o tra il proprietario della rete di trasporto dell’idrogeno e il gestore della rete di trasporto dell’idrogeno indipendente in seguito a eventuali reclami presentati da uno di essi ai sensi del paragrafo 11;
c)
fatta salva la procedura di cui all’, paragrafo 2, lettera c), per il primo piano decennale di sviluppo della rete, approva la programmazione degli investimenti e il piano pluriennale di sviluppo della rete presentato annualmente dal gestore di sistema indipendente o dal gestore della rete di trasporto dell’idrogeno indipendente;
d)
provvede affinché le tariffe per l’accesso alla rete riscosse dal gestore di sistema indipendente o dal gestore della rete dell’idrogeno indipendente comprendano un corrispettivo per il proprietario della rete o per i proprietari della rete che consenta un compenso adeguato per l’utilizzo degli attivi della rete e di eventuali nuovi investimenti in essa effettuati, purché sostenuti secondo principi di economia ed efficienza;
e)
ha il potere di procedere a ispezioni anche senza preavviso presso i locali del proprietario del sistema di trasporto e del gestore di sistema indipendente o del proprietario della rete di trasporto dell’idrogeno e del gestore della rete di trasporto dell’idrogeno indipendente.
4. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità di regolazione siano dotate dei poteri necessari per assolvere con efficacia e rapidità i compiti di cui ai paragrafi 1, 3 e 6. A tal fine, all’autorità di regolazione devono essere conferiti almeno i poteri seguenti:
a)
il potere di adottare decisioni vincolanti per le imprese di gas naturale e di idrogeno;
b)
il potere di effettuare indagini sul funzionamento dei mercati del gas naturale e dell’idrogeno e di adottare e imporre i provvedimenti necessari e proporzionati per promuovere una concorrenza effettiva e garantire il buon funzionamento dei mercati del gas naturale e dell’idrogeno e, ove appropriato, di cooperare con l’autorità nazionale preposta alla tutela della concorrenza e con i regolatori del mercato finanziario o con la Commissione nello svolgimento di un’indagine relativa alla legislazione sulla concorrenza;
c)
il potere di ottenere dalle imprese di gas naturale e di idrogeno tutte le informazioni pertinenti per l’assolvimento dei suoi compiti, incluse le motivazioni di eventuali rifiuti di concedere l’accesso a terzi e tutte le informazioni sulle misure necessarie per rafforzare la rete;
d)
il potere di imporre sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive alle imprese di gas naturale e di idrogeno che non ottemperano agli obblighi ad esse imposti dalla presente direttiva o alle pertinenti decisioni giuridicamente vincolanti dell’ACER o della stessa autorità di regolazione, o di proporre a una giurisdizione competente di imporre tali sanzioni; compreso il potere di imporre o proporre l’imposizione di sanzioni pecuniarie fino al 10 % del fatturato annuo del gestore del sistema di trasporto o del gestore della rete dell’idrogeno o fino al 10 % del fatturato annuo dell’impresa verticalmente integrata nei confronti del gestore del sistema di trasporto o dell’impresa verticalmente integrata o del gestore della rete dell’idrogeno, a seconda dei casi, per inosservanza dei rispettivi obblighi che incombono loro a norma della presente direttiva;
e)
adeguati diritti di indagine e pertinenti poteri istruttori per la risoluzione delle controversie a norma dei paragrafi 11 e 12.
5. L’autorità di regolazione ubicata nello Stato membro in cui ha sede l’ENTSOG, l’ENNOH o l’EU DSO ha il potere di imporre sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive agli enti che non ottemperino agli obblighi ad essi imposti dalla presente direttiva, dal regolamento (UE) 2024/1789 o dalle pertinenti decisioni giuridicamente vincolanti dell’autorità di regolazione o dell’ACER, o di proporre a una giurisdizione competente di imporre tali sanzioni.
6. Oltre ai compiti e alle competenze ad essa conferiti a norma dei paragrafi 1 e 4 del presente articolo, qualora sia stato designato un gestore di trasporto indipendente o un gestore della rete di trasporto dell’idrogeno integrato a norma del capo IX, sezione 3, all’autorità di regolazione sono attribuiti almeno i seguenti compiti e competenze:
a)
imporre sanzioni a norma del paragrafo 4, lettera d), per comportamenti discriminatori a favore dell’impresa verticalmente integrata;
b)
controllare le comunicazioni tra il gestore del sistema di trasporto o il gestore della rete di trasporto dell’idrogeno integrato e l’impresa verticalmente integrata in modo da assicurare che il gestore del sistema di trasporto o il gestore della rete di trasporto dell’idrogeno integrato ottemperi agli obblighi ad esso incombenti;
c)
agire in qualità di organo responsabile per la risoluzione delle controversie sorte tra l’impresa verticalmente integrata e il gestore del sistema di trasporto o il gestore della rete di trasporto dell’idrogeno integrato in seguito a eventuali reclami presentati ai sensi del paragrafo 11;
d)
controllare le relazioni commerciali e finanziarie, compresi i prestiti, tra l’impresa verticalmente integrata e il gestore del sistema di trasporto o il gestore della rete di trasporto dell’idrogeno integrato;
e)
approvare tutti gli accordi commerciali e finanziari tra l’impresa verticalmente integrata e il gestore del sistema di trasporto o il gestore della rete di trasporto dell’idrogeno integrato, a condizione che soddisfino le condizioni di mercato;
f)
chiedere giustificazioni all’impresa verticalmente integrata in caso di notifica da parte del responsabile della conformità a norma dell’, paragrafo 4, in particolare la prova che non si sono verificati comportamenti discriminatori a favore dell’impresa verticalmente integrata;
g)
procedere a ispezioni, anche senza preavviso, nei locali dell’impresa verticalmente integrata e del gestore del sistema di trasporto o del gestore della rete di trasporto dell’idrogeno integrato;
h)
attribuire tutti i compiti o alcuni compiti specifici del gestore del sistema di trasporto o del gestore della rete di trasporto dell’idrogeno integrato a un gestore di sistema indipendente o a un gestore della rete di trasporto dell’idrogeno indipendente designato a norma dell’ in caso di violazione persistente da parte del gestore del sistema di trasporto o del gestore della rete dell’idrogeno integrato degli obblighi ad esso incombenti a norma della presente direttiva, in particolare in caso di comportamenti discriminatori ripetuti a favore dell’impresa verticalmente integrata.
7. Le autorità di regolazione hanno il compito di fissare o approvare, con sufficiente anticipo rispetto alla loro entrata in vigore, quantomeno le metodologie usate per calcolare o stabilire le condizioni per quanto segue:
a)
la connessione e l’accesso alle reti nazionali del gas naturale, comprese le tariffe di trasporto e distribuzione e le condizioni e le tariffe per l’accesso agli impianti GNL, le quali consentono che, nelle reti e negli impianti GNL, siano effettuati gli investimenti necessari per garantire la redditività economica delle reti e degli impianti GNL;
b)
la connessione e l’accesso alle reti nazionali dell’idrogeno, comprese le tariffe di rete dell’idrogeno, se del caso, e le condizioni e le tariffe per l’accesso allo stoccaggio di idrogeno e ai terminali dell’idrogeno;
c)
la prestazione di servizi di bilanciamento, che devono essere svolti nel modo più economico, fornire incentivi adeguati agli utenti della rete per bilanciare l’immissione e il prelievo di energia, in modo equo e non discriminatorio, e basarsi su criteri obiettivi;
d)
approvare e monitorare gli oneri specifici ai sensi dell’ del regolamento (UE) 2024/1789;
e)
l’accesso alle infrastrutture transfrontaliere, comprese le procedure di allocazione della capacità e di gestione della congestione.
8. Le metodologie o le condizioni di cui al paragrafo 7 sono pubblicate.
9. In sede di fissazione o approvazione delle tariffe o delle metodologie e dei servizi di bilanciamento di cui al paragrafo 7, le autorità di regolazione provvedono affinché ai gestori dei sistemi di trasporto e di distribuzione e, fatta salva l’eventuale decisione di uno Stato membro ai sensi dell’, paragrafo 4, ai gestori delle reti dell’idrogeno siano offerti incentivi appropriati, sia a breve che a lungo termine, per migliorare l’efficienza, promuovere l’integrazione del mercato e la sicurezza dell’approvvigionamento e sostenere le attività di ricerca correlate.
10. Le autorità di regolazione controllano la gestione della congestione all’interno delle reti di trasporto e delle reti di trasporto dell’idrogeno nazionali, compresi gli interconnettori e gli interconnettori di idrogeno, e l’attuazione delle norme di gestione della congestione. A tal fine, i gestori dei sistemi di trasporto, i gestori delle reti di trasporto dell’idrogeno o gli operatori di mercato presentano alle autorità di regolazione le loro procedure di gestione della congestione, inclusa l’allocazione della capacità. Le autorità di regolazione possono chiedere la modifica di tali regole.
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