Art. 33
Accesso allo stoccaggio di gas naturale
In vigore dal 13 giu 2024
Accesso allo stoccaggio di gas naturale
1. Per l’organizzazione dell’accesso agli impianti di stoccaggio del gas naturale e al linepack, ove tecnicamente o economicamente necessario per dare un accesso efficiente al sistema onde rifornire i clienti nonché per organizzare l’accesso ai servizi ausiliari, gli Stati membri possono scegliere di applicare una o entrambe le procedure di cui ai paragrafi 3 e 4. Tali procedure sono applicate secondo criteri obiettivi, trasparenti e non discriminatori.
In sede di scelta della procedura di accesso allo stoccaggio del gas naturale ai sensi del presente articolo, gli Stati membri tengono conto dei risultati delle valutazioni comuni e nazionali del rischio effettuate a norma dell’ del regolamento (UE) 2017/1938.
Le autorità di regolazione stabiliscono e pubblicano i criteri in conformità dei quali si deve determinare quale regime d’accesso sia applicabile agli impianti di stoccaggio del gas naturale e al linepack. Essi rendono noto, o obbligano i gestori dei sistemi di stoccaggio del gas naturale e i gestori dei sistemi di trasporto a rendere noto, quali impianti di stoccaggio del gas naturale o quali parti di tali impianti di stoccaggio del gas naturale e quale linepack sono offerti in base alle differenti procedure di cui ai paragrafi 3 e 4.
2. Il paragrafo 1 non si applica ai servizi ausiliari e allo stoccaggio provvisorio correlati agli impianti GNL che sono necessari per il processo di rigassificazione e successiva consegna al sistema di trasporto.
3. In caso di accesso negoziato, le autorità di regolazione adottano le misure necessarie affinché le imprese e i clienti idonei, sia all’interno che all’esterno del territorio coperto dal sistema interconnesso, siano in grado di negoziare l’accesso agli impianti di stoccaggio del gas naturale e al linepack ove tecnicamente o economicamente necessario per dare un accesso efficiente al sistema nonché per organizzare l’accesso ad altri servizi ausiliari. Le parti hanno l’obbligo di negoziare in buona fede l’accesso allo stoccaggio, al linepack e ad altri servizi ausiliari.
I contratti di accesso allo stoccaggio, al linepack e ad altri servizi ausiliari sono negoziati con il gestore del sistema di stoccaggio del gas naturale interessato. Le autorità di regolazione impongono al gestore del sistema di stoccaggio del gas naturale e alle imprese di gas naturale di pubblicare le loro principali condizioni commerciali per l’utilizzo dello stoccaggio, del linepack e di altri servizi ausiliari con scadenza annuale.
Nell’elaborare tali condizioni i gestori dei sistemi di stoccaggio del gas naturale consultano gli utenti del sistema.
4. In caso di accesso regolato, le autorità di regolazione adottano le misure necessarie per conferire alle imprese di gas naturale e ai clienti idonei, sia all’interno che all’esterno del territorio coperto dal sistema interconnesso, un diritto di accesso allo stoccaggio, al linepack e ad altri servizi ausiliari, sulla base di tariffe pubblicate o altre condizioni e obblighi per l’utilizzo del suddetto stoccaggio e del linepack, ove tecnicamente o economicamente necessario per dare un accesso efficiente al sistema nonché per organizzare l’accesso ad altri servizi ausiliari. Le autorità di regolazione consultano gli utenti del sistema in sede di elaborazione di tali tariffe o delle metodologie relative a tali tariffe. Il diritto di accesso per i clienti idonei può essere conferito autorizzandoli a stipulare contratti di fornitura con imprese concorrenti diverse dal proprietario o dal gestore del sistema o da un’impresa ad essi collegata.
Storico versioni
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