Art. 35
Accesso dei terzi alle reti dell’idrogeno
In vigore dal 13 giu 2024
Accesso dei terzi alle reti dell’idrogeno
1. Gli Stati membri garantiscono l’attuazione di un sistema di accesso regolato dei terzi alle reti dell’idrogeno basato su tariffe pubblicate e applicato obiettivamente e senza discriminazioni tra gli utenti della rete dell’idrogeno.
2. Gli Stati membri fanno sì che le tariffe di cui al paragrafo 1 del presente articolo o le relative metodologie calcolo siano approvate prima della loro entrata in vigore a norma dell’ dall’autorità di regolazione e che le tariffe e le metodologie, ove solo queste ultime siano state approvate, siano pubblicate prima della loro entrata in vigore.
3. I gestori delle reti dell’idrogeno, ove necessario al fine di svolgere le loro funzioni, anche in relazione al trasporto transfrontaliero dell’idrogeno nella rete, hanno accesso alla rete di altri gestori delle reti dell’idrogeno.
4. Lo Stato membro può decidere di non applicare il paragrafo 1 fino al 31 dicembre 2032. In tal caso lo Stato membro garantisce l’attuazione di un sistema di accesso negoziato dei terzi alle reti dell’idrogeno secondo criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori. Le autorità di regolazione adottano le misure necessarie affinché gli utenti delle reti dell’idrogeno siano in grado di negoziare l’accesso a tali reti e per fare in modo che le parti abbiano l’obbligo di negoziare in buona fede l’accesso alle reti dell’idrogeno.
5. Nei casi indicati al paragrafo 4 in cui vige l’accesso negoziato, le autorità di regolazione forniscono agli utenti delle reti dell’idrogeno orientamenti circa l’impatto che l’introduzione dell’accesso regolato dei terzi deve sortire sulle tariffe negoziate.
Storico versioni
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