Art. 34

Linee dirette per il gas naturale

In vigore dal 13 giu 2024
Linee dirette per il gas naturale 1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie a consentire che: a) le imprese di gas naturale stabilite nel loro territorio riforniscano i clienti idonei mediante una linea diretta; e b) qualsiasi cliente nel loro territorio sia rifornito mediante una linea diretta dalle imprese di gas naturale. 2.   Nei casi in cui è richiesta un’autorizzazione, ad esempio licenza, permesso, concessione, consenso o approvazione, per la costruzione o la gestione di linee dirette, gli Stati membri o l’autorità competente da essi designata stabiliscono i criteri per il rilascio delle autorizzazioni di costruzione o gestione di dette linee nel loro territorio. Tali criteri sono oggettivi, trasparenti e non discriminatori. 3.   Gli Stati membri possono subordinare il rilascio di un’autorizzazione a costruire una linea diretta al rifiuto di accesso al sistema sulla base dell’ ovvero all’avvio di una procedura di risoluzione delle controversie ai sensi dell’.
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