Art. 38

Rifiuto dell’accesso e della connessione

In vigore dal 13 giu 2024
Rifiuto dell’accesso e della connessione 1.   I gestori dei sistemi di trasporto, i gestori dei sistemi di distribuzione e i gestori delle reti dell’idrogeno possono rifiutare l’accesso o la connessione al sistema del gas naturale o dell’idrogeno qualora non dispongano della capacità necessaria o della connessione. 2.   Fatti salvi gli obiettivi di decarbonizzazione dell’Unione e nazionali e i requisiti esistenti volti alla riduzione o all’abbandono del consumo di gas di origine fossile, gli Stati membri adottano misure atte a garantire che i gestori dei sistemi di trasporto, i gestori dei sistemi di distribuzione o gestori delle reti dell’idrogeno che rifiutano l’accesso o la connessione al sistema del gas naturale o al sistema dell’idrogeno per mancanza di capacità o di connessione provvedano ad apportare i miglioramenti del caso, ove economicamente giustificabile o qualora un cliente potenziale sia disposto a sostenerne il costo. 3.   Per il gas rinnovabile e il gas a basse emissioni di carbonio l’accesso al sistema può essere rifiutato solo fatti salvi gli del regolamento (UE) 2024/1789. 4.   In deroga ai paragrafi da 1, 2 e 3 del presente articolo, uno Stato membro provvede affinché i gestori dei sistemi di trasporto e i gestori dei sistemi di distribuzione siano autorizzati a rifiutare l’accesso o la connessione degli utenti alla rete del gas naturale, o a interrompere la fornitura, specie per garantire il rispetto dell’attuazione dell’obiettivo della neutralità climatica di cui all’, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1119, a condizione che: a) il piano di sviluppo della rete istituito a norma dell’ preveda la dismissione del sistema di trasporto o di parti pertinenti dello stesso; b) l’autorità nazionale competente abbia approvato il piano di dismissione della rete a norma dell’, paragrafo 3; c) il pertinente gestore della rete di distribuzione, esentato dall’obbligo di presentare un piano di dismissione della rete a norma dell’, paragrafo 5, abbia informato l’autorità nazionale competente della dismissione della rete di distribuzione o di parti pertinenti della stessa. 5.   Gli Stati membri che autorizzano il rifiuto dell’accesso o della connessione degli utenti alla rete, o la disconnessione, a norma del paragrafo 4 del presente articolo prevedono un quadro normativo per il rifiuto dell’accesso o della connessione, o per la disconnessione, basato su criteri obiettivi, trasparenti e non discriminatori stabiliti dall’autorità di regolazione, tenuto conto degli interessi in causa, dei requisiti esistenti volti alla riduzione o all’abbandono del consumo di gas di origine fossile e dei pertinenti piani locali di riscaldamento e raffrescamento stabiliti a norma dell’, paragrafo 6, della direttiva (UE) 2023/1791. Gli Stati membri adottano misure adeguate per proteggere gli utenti della rete a norma dell’ della presente direttiva allorché autorizzano la disconnessione. 6.   L’eventuale rifiuto di accesso o connessione e l’eventuale disconnessione a norma del presente articolo sono debitamente motivati.
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