Art. 40
Obbligo di riservatezza dei gestori e dei proprietari dei sistemi di trasporto
In vigore dal 13 giu 2024
Obbligo di riservatezza dei gestori e dei proprietari dei sistemi di trasporto
1. Fatto salvo l’ o qualsiasi altro obbligo di divulgare informazioni, ciascun gestore di sistema di trasporto, di stoccaggio del gas naturale o di GNL e ciascun proprietario di sistema di trasporto mantiene la riservatezza sulle informazioni commercialmente sensibili acquisite nel corso della sua attività e impedisce che le informazioni concernenti le proprie attività che potrebbero essere commercialmente vantaggiose vengano divulgate in modo discriminatorio. Se il gestore del sistema di trasporto, stoccaggio del gas naturale o di GNL, o il proprietario del sistema di trasporto è parte di un’impresa verticalmente integrata, esso non divulga, in particolare, alcuna informazione commercialmente sensibile alle altre parti dell’impresa verticalmente integrata diverse dai gestori dei sistemi di trasporto, dai gestori dei sistemi di distribuzione o dai gestori delle reti dell’idrogeno, salvo che ciò risulti necessario per effettuare un’operazione commerciale. Al fine di garantire la piena osservanza delle norme sulla separazione delle informazioni, lo Stato membro assicura che il proprietario del sistema di trasporto, compreso, nel caso del gestore di un sistema combinato, il gestore del sistema di distribuzione, e le restanti parti dell’impresa che non siano gestori dei sistemi di trasporto o di distribuzione né gestori delle reti dell’idrogeno non utilizzino servizi comuni, quali servizi legali comuni, ad eccezione delle funzioni meramente amministrative o dei servizi informatici.
2. Nell’ambito di operazioni di compravendita di gas naturale da parte di imprese collegate, è fatto divieto ai gestori dei sistemi di trasporto, di stoccaggio del gas naturale o di GNL di fare uso abusivo delle informazioni commercialmente sensibili acquisite da terzi nel fornire o nel negoziare l’accesso al sistema.
3. Le informazioni necessarie per un’effettiva concorrenza e l’efficiente funzionamento del mercato sono rese pubbliche. Tale obbligo non pregiudica la tutela delle informazioni commercialmente sensibili.
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