Art. 74

Diritto di accesso alla contabilità

In vigore dal 13 giu 2024
Diritto di accesso alla contabilità 1.   Gli Stati membri o qualsiasi autorità competente da essi designata, comprese le autorità di regolazione e le autorità competenti per la risoluzione delle controversie di cui all’, paragrafo 3, nella misura necessaria per lo svolgimento delle loro funzioni, hanno il diritto di accedere alla contabilità delle imprese di gas naturale e di idrogeno conformemente all’. 2.   Gli Stati membri e le autorità da essi designate, comprese le autorità di regolazione e le autorità competenti per la risoluzione delle controversie, mantengono la riservatezza sulle informazioni commercialmente sensibili. Gli Stati membri possono prevedere la divulgazione di tali informazioni qualora ciò sia necessario per consentire alle autorità competenti di svolgere le proprie funzioni.
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