Art. 76
Designazione e indipendenza delle autorità di regolazione
In vigore dal 13 giu 2024
Designazione e indipendenza delle autorità di regolazione
1. Ciascuno Stato membro designa un’unica autorità di regolazione a livello nazionale.
2. Il paragrafo 1 del presente articolo lascia impregiudicata la designazione di altre autorità di regolazione a livello regionale in seno agli Stati membri, a condizione che vi sia un rappresentante ad alto livello a fini di rappresentanza e contatto a livello dell’Unione in seno al comitato dei regolatori dell’ACER, a norma dell’, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/942.
3. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, uno Stato membro può designare autorità di regolazione per piccoli sistemi situati in una regione geograficamente separata il cui consumo nel 2008 è inferiore al 3 % del consumo totale dello Stato membro di cui fa parte. Tale deroga lascia impregiudicata la designazione di un rappresentante ad alto livello a fini di rappresentanza e contatto a livello dell’Unione in seno al comitato dei regolatori dell’ACER conformemente all’, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/942.
4. Gli Stati membri garantiscono l’indipendenza dell’autorità di regolazione e provvedono affinché essa eserciti i suoi poteri con imparzialità e trasparenza. A tal fine, gli Stati membri provvedono affinché, nell’esercizio delle competenze ad essa conferite dalla presente direttiva e dagli atti giuridici connessi, l’autorità di regolazione:
a)
sia giuridicamente distinta e funzionalmente indipendente da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato;
b)
garantisca che il suo personale e le persone responsabili della sua gestione:
i)
agiscano in maniera indipendente da qualsiasi interesse commerciale;
ii)
non sollecitino né accettino istruzioni dirette da alcun governo o da altri soggetti pubblici o privati nell’esercizio delle funzioni di regolazione. Tale requisito lascia impregiudicati la stretta cooperazione, se del caso, con altre pertinenti autorità nazionali o gli orientamenti di politica generale elaborati dal governo e non connessi con i compiti e le competenze di regolazione a norma dell’.
5. Per tutelare l’indipendenza dell’autorità di regolazione gli Stati membri provvedono in particolare affinché:
a)
l’autorità di regolazione possa prendere decisioni autonome, in maniera indipendente da qualsiasi organo politico;
b)
l’autorità di regolazione disponga di tutte le risorse umane e finanziarie necessarie per lo svolgimento delle sue attività e per l’espletamento dei suoi compiti in maniera efficace ed efficiente;
c)
l’autorità di regolazione disponga di dotazioni finanziarie annuali separate e di autonomia di esecuzione di tale bilancio assegnato;
d)
i membri del comitato dell’autorità di regolazione o, in assenza di un comitato, il personale direttivo superiore dell’autorità di regolazione siano nominati per un mandato prefissato compreso tra i cinque e i sette anni, rinnovabile una volta;
e)
i membri del comitato dell’autorità di regolazione o, in assenza di un comitato, il personale direttivo superiore dell’autorità di regolazione siano nominati sulla base di criteri oggettivi, trasparenti e pubblicati, tramite una procedura indipendente e imparziale che garantisca che i candidati siano in possesso delle competenze e dell’esperienza necessarie per la posizione pertinente in seno all’autorità di regolazione;
f)
esistano disposizioni sul conflitto di interessi e gli obblighi di riservatezza siano estesi oltre la scadenza del mandato dei membri del comitato dell’autorità di regolazione o, in assenza di un comitato, del personale direttivo superiore dell’autorità di regolazione;
g)
i membri del comitato dell’autorità di regolazione o, in assenza di un comitato, il personale direttivo superiore dell’autorità di regolazione possano essere rimossi dall’incarico solo sulla base di criteri trasparenti in essere.
Relativamente al primo comma, lettera d), gli Stati membri istituiscono un sistema di rotazione adeguato per il comitato o il personale direttivo superiore. I membri del comitato o, in assenza di un comitato, il personale direttivo superiore possono essere revocati durante il loro mandato soltanto se non soddisfano più i requisiti prescritti dal presente articolo ovvero se hanno commesso irregolarità ai sensi della legge nazionale.
Gli Stati membri possono prevedere un controllo ex post dei conti annuali delle autorità di regolazione da parte di un revisore contabile indipendente.
6. Entro il 5 luglio 2026 e successivamente ogni quattro anni, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sul rispetto del principio di indipendenza stabilito dal presente articolo da parte delle autorità nazionali. La Commissione rende pubbliche tali relazioni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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