Art. 72
Certificazione in relazione ai paesi terzi
In vigore dal 13 giu 2024
Certificazione in relazione ai paesi terzi
1. Qualora la certificazione sia richiesta da un proprietario del sistema di trasporto, da un gestore del sistema di trasporto, da un gestore della rete di trasporto dell’idrogeno o da un proprietario della rete di trasporto dell’idrogeno che sia controllato da una persona di un paese terzo, l’autorità di regolazione lo notifica alla Commissione.
L’autorità di regolazione notifica inoltre senza indugio alla Commissione qualsiasi circostanza che abbia come risultato l’acquisizione del controllo di un sistema di trasporto, di un gestore del sistema di trasporto, di una rete di trasporto dell’idrogeno o di un gestore della rete di trasporto dell’idrogeno da parte di una persona di un paese terzo.
2. Il gestore del sistema di trasporto o il gestore della rete di trasporto dell’idrogeno notifica all’autorità di regolazione qualsiasi circostanza che abbia come risultato l’acquisizione del controllo del sistema di trasporto, del gestore del sistema di trasporto, della rete di trasporto dell’idrogeno o del gestore della rete di trasporto dell’idrogeno da parte di una persona di un paese terzo.
3. L’autorità di regolazione adotta un progetto di decisione relativa alla certificazione del gestore del sistema di trasporto o del gestore della rete di trasporto dell’idrogeno entro 100 giorni lavorativi a decorrere dalla data della notifica effettuata dal gestore stesso. Essa rifiuta la certificazione se non è stato dimostrato:
a)
che l’entità interessata ottempera agli obblighi di cui all’ o 68; e
b)
all’autorità di regolazione, o a un’altra autorità competente designata dallo Stato membro, che il rilascio della certificazione non metterà a rischio la sicurezza dell’approvvigionamento energetico o gli interessi essenziali dello Stato membro e dell’Unione in materia di sicurezza; nell’esaminare la questione l’autorità di regolazione o l’altra autorità competente a tal fine designata tiene conto:
i)
dei diritti e obblighi dell’Unione in relazione a tali paesi terzi che discendono dal diritto internazionale, incluso un accordo concluso con uno o più paesi terzi di cui l’Unione è parte e che tratta le questioni della sicurezza dell’approvvigionamento energetico;
ii)
dei diritti e obblighi dello Stato membro in relazione a tale paese terzo che discendono da accordi conclusi con esso, nella misura in cui sono conformi al diritto dell’Unione;
iii)
della proprietà, della fornitura o di altri rapporti commerciali che potrebbero incidere negativamente sugli incentivi e sulla capacità del proprietario del sistema di trasporto, del gestore del sistema di trasporto, del proprietario della rete di trasporto dell’idrogeno o del gestore della rete di trasporto dell’idrogeno di consegnare gas naturale o idrogeno allo Stato membro o all’Unione;
iv)
di altri fatti e circostanze specifici del caso e del paese interessato.
4. L’autorità di regolazione notifica senza indugio il proprio progetto di decisione alla Commissione, unitamente a tutte le informazioni rilevanti ai fini della decisione stessa.
5. Gli Stati membri prevedono che, prima che l’autorità di regolazione adotti una decisione relativa alla certificazione, detta autorità o l’autorità competente designata di cui al paragrafo 3, lettera b), del presente articolo chieda un parere della Commissione sul se:
a)
l’entità interessata ottemperi alle prescrizioni di cui all’ o 68; e
b)
il rilascio della certificazione metta a rischio la sicurezza dell’approvvigionamento energetico dell’Unione.
6. La Commissione esamina la richiesta di cui al paragrafo 5 non appena la riceve. Entro un periodo di 50 giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta, essa comunica il proprio parere all’autorità di regolazione oppure all’autorità competente designata, se la richiesta è stata presentata da quest’ultima.
Nell’elaborare il parere, la Commissione può chiedere i pareri dell’ACER, dello Stato membro in questione e delle parti interessate. Nel caso in cui la Commissione avanzi una tale richiesta, il periodo di 50 giorni lavorativi è prorogato di altri 50 giorni lavorativi.
In assenza di parere della Commissione entro il periodo di cui al primo e secondo comma, si considera che tale istituzione non sollevi obiezioni avverso la decisione dell’autorità di regolazione.
7. Nel valutare se il controllo da parte di una persona di un paese terzo metterà a rischio la sicurezza dell’approvvigionamento energetico o gli interessi essenziali dell’Unione o di qualsiasi Stato membro in materia di sicurezza, la Commissione tiene conto:
a)
delle circostanze specifiche del caso e del paese terzo interessato, comprese le prove dell’influenza del paese terzo interessato nei confronti della situazione di cui al paragrafo 3, lettera b), punto iii); e
b)
dei diritti e degli obblighi dell’Unione in relazione a tale paese terzo che discendono dal diritto internazionale, incluso un accordo concluso con uno o più paesi terzi di cui l’Unione è parte e che tratta le questioni della sicurezza dell’approvvigionamento.
8. L’autorità di regolazione dispone di un termine di 50 giorni lavorativi dalla scadenza del periodo di cui al paragrafo 6 per adottare la decisione definitiva relativa alla certificazione. Nell’adottare la decisione definitiva, l’autorità di regolazione tiene nella massima considerazione il parere della Commissione. In ogni caso uno Stato membro ha il diritto di rifiutare il rilascio della certificazione se questo mette a rischio la sicurezza del suo approvvigionamento energetico o la sicurezza dell’approvvigionamento energetico di un altro Stato membro. Se lo Stato membro ha designato un’altra autorità competente a norma del paragrafo 3, lettera b), può esigere che l’autorità di regolazione adotti la decisione definitiva conformemente alla valutazione di detta autorità competente. La decisione definitiva dell’autorità di regolazione e il parere della Commissione sono pubblicati insieme. Qualora la decisione definitiva differisca dal parere della Commissione, lo Stato membro interessato fornisce e rende pubblica, unitamente a detta decisione, la motivazione della stessa.
9. Il presente articolo lascia impregiudicato il diritto degli Stati membri di esercitare controlli legali nazionali per tutelare i legittimi interessi di pubblica sicurezza in conformità con il diritto dell’Unione.
10. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ per integrare la presente direttiva fornendo orientamenti che prescrivono la procedura da seguire ai fini dell’applicazione del presente articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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