Art. 42
Poteri decisionali in materia di connessione al sistema di trasporto e alla rete di trasporto dell’idrogeno
In vigore dal 13 giu 2024
Poteri decisionali in materia di connessione al sistema di trasporto e alla rete di trasporto dell’idrogeno
1. Il gestore del sistema di trasporto e il gestore della rete di trasporto dell’idrogeno stabiliscono e rendono pubbliche procedure e tariffe trasparenti ed efficienti per la connessione non discriminatoria degli impianti di stoccaggio di gas naturale e idrogeno, dei terminali del GNL, dei terminali dell’idrogeno e dei clienti industriali al sistema di trasporto e alla rete di trasporto dell’idrogeno. Tali procedure sono soggette all’approvazione dell’autorità di regolazione.
2. Il gestore del sistema di trasporto e il gestore della rete di trasporto dell’idrogeno non hanno il diritto di rifiutare la connessione di un nuovo impianto di stoccaggio di gas naturale o idrogeno, terminale del GNL, terminale dell’idrogeno o cliente industriale a motivo di eventuali future limitazioni delle capacità di rete disponibili o costi supplementari derivanti dalla necessità di aumentare la capacità. Il gestore del sistema di trasporto e il gestore della rete di trasporto dell’idrogeno assicurano una capacità d’entrata e d’uscita sufficiente per la nuova connessione.
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