Art. 44

Compiti dei gestori dei sistemi di distribuzione

In vigore dal 13 giu 2024
Compiti dei gestori dei sistemi di distribuzione 1.   Il gestore del sistema di distribuzione ha la responsabilità di assicurare la capacità a lungo termine del sistema di soddisfare richieste ragionevoli di distribuzione di gas naturale a norma degli della presente direttiva, ivi incluso per l’iniezione del biometano, e di gestire, mantenere e sviluppare o dismettere nella sua area, a condizioni economiche accettabili, un sistema sicuro, affidabile e efficiente, nel dovuto rispetto dell’ambiente, degli obblighi stabiliti nel regolamento (UE) 2024/1787 e dell’efficienza energetica. 2.   Se le autorità di regolazione dispongono in tal senso, al gestore del sistema di distribuzione può spettare la responsabilità di assicurare una gestione efficiente della qualità del gas nei suoi sistemi, in linea con le norme applicabili in materia di qualità del gas, ove ciò sia necessario per la gestione del sistema a motivo dell’iniezione di gas rinnovabile e di gas a basse emissioni di carbonio. 3.   In ogni caso il gestore del sistema di distribuzione non deve porre in essere discriminazioni tra gli utenti o le categorie di utenti del sistema, in particolare a favore delle imprese ad esso collegate. 4.   Il gestore del sistema di distribuzione è tenuto a fornire al gestore di ogni altro sistema di distribuzione, di trasporto, di GNL o di stoccaggio del gas naturale informazioni sufficienti per garantire che il trasporto e lo stoccaggio di gas naturale possano avvenire in maniera compatibile con il funzionamento sicuro ed efficiente del sistema interconnesso. 5.   Il gestore del sistema di distribuzione fornisce agli utenti le informazioni di cui hanno bisogno per un accesso efficiente al sistema, nonché per l’uso dello stesso. 6.   Nel caso in cui un gestore del sistema di distribuzione sia responsabile del bilanciamento di quest’ultimo, le regole da esso adottate a tal fine, comprese le regole per addebitare agli utenti del sistema lo sbilanciamento energetico, sono obiettive, trasparenti e non discriminatorie. Le condizioni di prestazione di questi servizi da parte dei gestori dei sistemi di distribuzione, comprese le regole e le tariffe, sono stabilite in modo non discriminatorio e corrispondente ai costi, secondo una metodologia compatibile con l’, paragrafo 7, e sono oggetto di pubblicazione. 7.   I gestori dei sistemi di distribuzione cooperano con i gestori dei sistemi di trasporto per garantire la partecipazione effettiva dei partecipanti al mercato collegati alla loro infrastruttura nei mercati al dettaglio, all’ingrosso e di bilanciamento nell’ambito del sistema di entrata-uscita cui appartiene o è collegato il sistema di distribuzione. 8.   I gestori dei sistemi di distribuzione non hanno il diritto di respingere le richieste di connessione economicamente ragionevoli e tecnicamente fattibili da parte di un nuovo impianto di produzione di gas rinnovabile e di gas a basse emissioni di carbonio, o di un impianto esistente ma non ancora connesso, tranne alle condizioni stabilite all’.
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