Art. 46
Separazione dei gestori dei sistemi di distribuzione e dei gestori della rete di distribuzione dell’idrogeno
In vigore dal 13 giu 2024
Separazione dei gestori dei sistemi di distribuzione e dei gestori della rete di distribuzione dell’idrogeno
1. Il gestore del sistema di distribuzione o il gestore della rete di distribuzione dell’idrogeno, qualora faccia parte di un’impresa verticalmente integrata, è indipendente, quantomeno sotto il profilo della forma giuridica, dell’organizzazione e del potere decisionale, da altre attività non connesse alla distribuzione o alla distribuzione dell’idrogeno. Tali norme non comportano l’obbligo di separare la proprietà dei mezzi del sistema di distribuzione o della rete di distribuzione dell’idrogeno dall’impresa verticalmente integrata. Gli Stati membri possono prevedere che i gestori delle reti di distribuzione dell’idrogeno abbiano la possibilità di prendere in locazione o in leasing attivi della rete dell’idrogeno da altri proprietari di sistemi di distribuzione, gestori dei sistemi di distribuzione o gestori delle reti di distribuzione dell’idrogeno all’interno della stessa impresa. Tale locazione o leasing non comporta sussidi incrociati tra operatori diversi.
2. In aggiunta ai requisiti di cui al paragrafo 1, il gestore del sistema di distribuzione o il gestore della rete di distribuzione dell’idrogeno, qualora sia parte di un’impresa verticalmente integrata, è indipendente da altre attività non connesse alla distribuzione o alla distribuzione dell’idrogeno per quanto riguarda l’organizzazione e l’adozione di decisioni. Al fine di conseguire tale indipendenza, si applicano i seguenti criteri minimi:
a)
l’amministrazione del gestore del sistema di distribuzione o del gestore della rete di distribuzione dell’idrogeno non fa parte di strutture societarie dell’impresa di gas naturale integrata o dell’impresa verticalmente integrata responsabili, direttamente o indirettamente, della gestione quotidiana delle attività di produzione, trasporto e fornitura di gas naturale e idrogeno;
b)
sono adottate misure idonee ad assicurare che gli interessi professionali delle persone responsabili dell’amministrazione del gestore del sistema di distribuzione o del gestore della rete di distribuzione dell’idrogeno siano presi in considerazione in modo da consentire loro di agire in maniera indipendente;
c)
il gestore del sistema di distribuzione o il gestore della rete di distribuzione dell’idrogeno dispone di effettivi poteri decisionali, indipendenti dall’impresa di gas naturale integrata o dall’impresa verticalmente integrata, in relazione ai mezzi necessari alla gestione, alla manutenzione o allo sviluppo della rete; ai fini dello svolgimento di tali compiti, il gestore del sistema di distribuzione o il gestore della rete di distribuzione dell’idrogeno dispone delle risorse necessarie, comprese le risorse umane, tecniche, finanziarie e materiali; ciò non osta all’esistenza di appropriati meccanismi di coordinamento intesi a garantire la tutela dei diritti di vigilanza economica e amministrativa della società madre per quanto riguarda la redditività degli investimenti disciplinata indirettamente ai sensi dell’, paragrafo 7, in una società controllata; ciò consente in particolare alla società madre di approvare il piano finanziario annuale, o qualsiasi strumento equivalente, del gestore del sistema di distribuzione o del gestore della rete di distribuzione dell’idrogeno e di introdurre limiti globali ai livelli di indebitamento della sua società controllata; non è consentito alla società madre dare istruzioni, né per quanto riguarda le operazioni giornaliere, né in relazione a singole decisioni concernenti la costruzione o il miglioramento delle linee di distribuzione, che non eccedano i termini del piano finanziario approvato o di qualsiasi strumento equivalente;
d)
il gestore del sistema di distribuzione o il gestore della rete di distribuzione dell’idrogeno predispone un programma di adempimenti contenente le misure adottate per escludere comportamenti discriminatori e garantisce che ne sia adeguatamente controllata l’osservanza; il programma di adempimenti illustra gli obblighi specifici cui devono ottemperare i dipendenti per raggiungere questo obiettivo; la persona o l’organo responsabile del controllo del programma di adempimenti, o il responsabile della conformità del gestore del sistema di distribuzione o del gestore della rete di distribuzione dell’idrogeno presenta ogni anno all’autorità di regolazione una relazione sulle misure adottate; tale relazione è pubblicata; il responsabile della conformità del gestore del sistema di distribuzione o del gestore della rete di distribuzione dell’idrogeno è pienamente indipendente e deve poter accedere, per lo svolgimento della sua missione, a tutte le informazioni necessarie in possesso del gestore del sistema di distribuzione o del gestore della rete di distribuzione dell’idrogeno e di ogni impresa collegata.
3. Se il gestore del sistema di distribuzione o il gestore della rete di distribuzione dell’idrogeno fa parte di un’impresa verticalmente integrata, gli Stati membri provvedono affinché le rispettive attività vengano controllate da autorità di regolazione o da altri organismi competenti in modo che il gestore in questione non possa trarre vantaggio dalla sua integrazione verticale per falsare la concorrenza. In particolare, ai gestori di sistemi di distribuzione o ai gestori delle reti di distribuzione dell’idrogeno verticalmente integrati è fatto divieto di creare confusione, nella loro politica di comunicazione e di marchio, circa l’identità distinta del ramo «fornitura» dell’impresa verticalmente integrata.
4. Gli Stati membri possono decidere di non applicare i paragrafi 1, 2 e 3 ai gestori di sistemi di distribuzione appartenenti a un’impresa di gas naturale integrata che rifornisce meno di 100 000 clienti allacciati. Se il gestore del sistema di distribuzione beneficia di una deroga a norma del presente paragrafo al 4 agosto 2024, gli Stati membri possono decidere di non applicare i paragrafi 1, 2 e 3 al gestore della rete di distribuzione dell’idrogeno all’interno della stessa impresa, purché il numero combinato di clienti allacciati del gestore del sistema di distribuzione e del gestore della rete di distribuzione dell’idrogeno rimanga inferiore a 100 000.
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