Art. 45

Poteri decisionali in materia di connessione di impianti di produzione di gas rinnovabile e di gas a basse emissioni di carbonio al sistema di distribuzione

In vigore dal 13 giu 2024
Poteri decisionali in materia di connessione di impianti di produzione di gas rinnovabile e di gas a basse emissioni di carbonio al sistema di distribuzione Le autorità di regolazione richiedono ai gestori dei sistemi di distribuzione di rendere pubbliche procedure trasparenti ed efficienti per la connessione non discriminatoria di impianti di produzione di gas rinnovabile e di gas a basse emissioni di carbonio. Tali procedure sono soggette all’approvazione delle autorità di regolazione. Gli Stati membri possono concedere agli impianti di produzione di biometano la priorità di connessione. Ai fini di una rapida realizzazione della connessione alla rete per la produzione di biometano, gli Stati membri si adoperano per garantire che il gestore del sistema di distribuzione rispetti termini ragionevoli per valutare le richieste di iniezione di biometano, presentare un’offerta e realizzare la connessione, sotto il monitoraggio delle autorità di regolazione effettuato nel rispetto dell’, paragrafo 1, lettera t).
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