Art. 39
Compiti dei gestori dei sistemi di trasporto, stoccaggio del gas naturale o GNL
In vigore dal 13 giu 2024
Compiti dei gestori dei sistemi di trasporto, stoccaggio del gas naturale o GNL
1. Il gestore del sistema di trasporto, stoccaggio del gas naturale o GNL è tenuto a:
a)
gestire, mantenere, sviluppare o dismettere, a condizioni economicamente accettabili, impianti sicuri, affidabili ed efficienti di trasporto, stoccaggio del gas naturale o GNL per garantire un mercato aperto, nel dovuto rispetto dell’ambiente e del clima e degli obblighi stabiliti nel regolamento (UE) 2024/1787 e predisporre mezzi adeguati a rispondere agli obblighi di servizio;
b)
evitare discriminazioni tra gli utenti o le categorie di utenti del sistema, nello specifico a favore di imprese ad esso collegate;
c)
fornire al gestore di ogni altro sistema di trasporto, stoccaggio del gas naturale o GNL o di ogni altro sistema di distribuzione informazioni sufficienti per garantire che il trasporto e lo stoccaggio di gas naturale possano avvenire in maniera compatibile con il funzionamento sicuro ed efficiente del sistema interconnesso;
d)
fornire agli utenti del sistema le informazioni necessarie a un efficiente accesso al sistema.
2. Ogni gestore del sistema di trasporto costruisce sufficiente capacità transfrontaliera per integrare l’infrastruttura europea di trasporto accogliendo tutte le richieste di capacità economicamente ragionevoli e tecnicamente fattibili e tenendo conto della sicurezza degli approvvigionamenti di gas.
3. I gestori dei sistemi di trasporto cooperano con i gestori dei sistemi di distribuzione per garantire la partecipazione effettiva dei partecipanti al mercato collegati alla rete nei mercati al dettaglio, all’ingrosso e di bilanciamento.
4. I gestori dei sistemi di trasporto assicurano una gestione efficiente della qualità del gas nei propri impianti, in linea con le norme applicabili in materia di qualità del gas.
5. Le regole di bilanciamento del sistema di trasporto del gas naturale adottate dai gestori dei sistemi di trasporto di gas, comprese le regole per addebitare agli utenti della loro rete lo sbilanciamento energetico, sono obiettive, trasparenti e non discriminatorie. Le condizioni di prestazione di questi servizi da parte dei gestori dei sistemi di trasporto, comprese le regole e le tariffe, sono stabilite in modo non discriminatorio e corrispondente ai costi, secondo una metodologia compatibile con l’, paragrafo 7, e sono oggetto di pubblicazione.
6. Gli Stati membri o, qualora gli Stati membri abbiano disposto in tal senso, le autorità di regolazione possono imporre ai gestori dei sistemi di trasporto il rispetto di norme minime per la manutenzione e lo sviluppo del sistema di trasporto, compresa la capacità di interconnessione.
7. Gli Stati membri possono stabilire che uno o più dei compiti elencati al paragrafo 1 del presente articolo siano assegnati a un gestore del sistema di trasporto diverso da quello che possiede il sistema e al quale si applicherebbero altrimenti gli obblighi in questione. Il gestore del sistema di trasporto al quale sono assegnati tali obblighi è certificato secondo un modello di separazione proprietaria, di gestore di sistema indipendente o di gestore di trasporto indipendente e soddisfa i requisiti di cui all’, ma non ha l’obbligo di possedere il sistema di trasporto di cui è responsabile.
8. Un gestore del sistema di trasporto che possieda il sistema di trasporto soddisfa i requisiti di cui al capo IX ed è certificato conformemente all’. Ciò non pregiudica la possibilità per i gestori dei sistemi di trasporto che sono certificati secondo un modello di separazione proprietaria, di gestore di sistema indipendente o di gestore di trasporto indipendente di delegare, di propria iniziativa e sotto la propria supervisione, taluni compiti ad altri gestori di sistemi di trasporto che sono certificati secondo un modello di separazione proprietaria, di gestore di sistema indipendente o di gestore di trasporto indipendente, qualora la delega di compiti non pregiudichi i diritti decisionali effettivi e indipendenti del gestore del sistema di trasporto che delega i compiti.
9. I gestori dei sistemi di trasporto e stoccaggio del gas naturale e GNL cooperano, all’interno dello Stato membro e a livello regionale, per garantire l’uso più efficiente delle capacità degli impianti e le sinergie tra questi ultimi, tenendo conto dell’integrità e del funzionamento dei sistemi ed evitando di creare vincoli per il funzionamento degli impianti GNL e di stoccaggio del gas naturale.
10. I gestori dei sistemi di trasporto acquisiscono l’energia utilizzata per l’adempimento delle proprie funzioni secondo procedure trasparenti, non discriminatorie e basate su criteri di mercato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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