Art. 60
Separazione dei sistemi di trasporto e dei gestori dei sistemi di trasporto
In vigore dal 13 giu 2024
Separazione dei sistemi di trasporto e dei gestori dei sistemi di trasporto
1. Gli Stati membri provvedono affinché:
a)
ciascuna impresa proprietaria di un sistema di trasporto agisca in qualità di gestore del sistema di trasporto;
b)
la stessa persona non sia autorizzata:
i)
ad esercitare, direttamente o indirettamente, un controllo su un’impresa che esercita l’attività di produzione o l’attività di fornitura e ad esercitare direttamente o indirettamente un controllo o diritti su un gestore di sistema di trasporto o su un sistema di trasporto; oppure
ii)
ad esercitare, direttamente o indirettamente, un controllo su un gestore di sistema di trasporto o su un sistema di trasporto e a esercitare, direttamente o indirettamente, un controllo o diritti su un’impresa che esercita l’attività di produzione o l’attività di fornitura;
c)
la stessa persona non sia autorizzata a nominare membri del consiglio di vigilanza, del consiglio di amministrazione o degli organi che rappresentano legalmente l’impresa all’interno di un gestore di sistema di trasporto o di un sistema di trasporto e a esercitare direttamente o indirettamente un controllo o diritti su un’impresa che esercita l’attività di produzione o l’attività di fornitura;
d)
la stessa persona non sia autorizzata a essere membro del consiglio di vigilanza, del consiglio di amministrazione o degli organi che rappresentano legalmente un’impresa, sia all’interno di un’impresa che esercita l’attività di produzione o l’attività di fornitura che all’interno di un gestore di sistema di trasporto o di un sistema di trasporto.
2. I diritti di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), comprendono, in particolare:
a)
il potere di esercitare diritti di voto;
b)
il potere di nominare membri del consiglio di vigilanza, del consiglio di amministrazione o degli organi che rappresentano legalmente l’impresa; oppure
c)
la detenzione di una quota di maggioranza.
3. Ai fini del paragrafo 1, lettera b), si considera che l’espressione «impresa che esercita l’attività di produzione o l’attività di fornitura» includa la nozione di «impresa che esercita l’attività di generazione o l’attività di fornitura» ai sensi della direttiva (UE) 2019/944, e le espressioni «gestore di sistema di trasporto» e «sistema di trasporto» includano le nozioni di «gestore del sistema di trasmissione» e «sistema di trasmissione» ai sensi di tale direttiva.
4. L’obbligo di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo si presume rispettato qualora due o più imprese proprietarie di sistemi di trasporto abbiano costituito un’impresa comune operante in qualità di gestore del sistema di trasporto in due o più Stati membri per i rispettivi sistemi di trasporto. Nessun’altra impresa può partecipare all’impresa comune se non è stata riconosciuta ufficialmente a norma dell’ come gestore di sistema indipendente o come gestore di trasporto indipendente ai fini della sezione 3.
5. Ai fini dell’applicazione del presente articolo, qualora la persona di cui al paragrafo 1, lettere b), c) e d), sia lo Stato membro o un altro ente pubblico, due enti pubblici separati che esercitano un controllo su un gestore di sistema di trasporto o su un sistema di trasporto, da una parte, e su un’impresa che esercita l’attività di produzione o l’attività di fornitura, dall’altra, non sono ritenute essere la stessa persona.
6. Gli Stati membri provvedono affinché né le informazioni commercialmente sensibili di cui all’ acquisite da un gestore di sistema di trasporto che ha fatto parte di un’impresa verticalmente integrata, né il personale di tale gestore vengano trasferiti ad imprese che esercitano attività di produzione o attività di fornitura.
7. Se al 3 settembre 2009 il sistema di trasporto apparteneva a un’impresa verticalmente integrata, uno Stato membro può decidere di non applicare il paragrafo 1. Per quanto concerne la parte del sistema di trasporto che collega uno Stato membro con un paese terzo tra il confine dello Stato membro in questione e il primo punto di connessione con la rete di tale Stato membro, se al 23 maggio 2019 il sistema di trasporto apparteneva a un’impresa verticalmente integrata, uno Stato membro può decidere di non applicare il paragrafo 1.
In tal caso, lo Stato membro interessato:
a)
designa un gestore di sistema indipendente a norma dell’; oppure
b)
si conforma alle disposizioni della sezione 3.
8. Se al 3 settembre 2009 il sistema di trasporto apparteneva a un’impresa verticalmente integrata ed esiste un dispositivo che assicura una più effettiva indipendenza del gestore del sistema di trasporto rispetto alle disposizioni della sezione 3, lo Stato membro può decidere di non applicare il paragrafo 1 del presente articolo.
Per quanto concerne la parte del sistema di trasporto che collega uno Stato membro con un paese terzo, tra il confine dello Stato membro in questione e il primo punto di connessione con la rete di tale Stato membro, se al 23 maggio 2019 il sistema di trasporto apparteneva a un’impresa verticalmente integrata ed esiste un dispositivo che assicura una più effettiva indipendenza del gestore del sistema di trasporto rispetto alle disposizioni della sezione 3, detto Stato membro può decidere di non applicare il paragrafo 1 del presente articolo.
9. Un’impresa, prima di essere approvata e designata come gestore di sistema di trasporto a norma del paragrafo 8 del presente articolo, è certificata secondo le procedure di cui all’, paragrafi 4, 5 e 6, della presente direttiva e all’ del regolamento (UE) 2024/1789. Dopodiché la Commissione verifica che il dispositivo esistente assicuri chiaramente, rispetto alle disposizioni della sezione 3, una più effettiva indipendenza del gestore del sistema di trasporto.
10. Alle imprese verticalmente integrate proprietarie di un sistema di trasporto non deve in alcun caso essere impedito di prendere le iniziative necessarie per conformarsi al paragrafo 1.
11. Le imprese che esercitano attività di produzione o di fornitura non possono in nessun caso, né direttamente né indirettamente, assumere il controllo o esercitare diritti su gestori di sistemi di trasporto separati in Stati membri che applicano il paragrafo 1.
Storico versioni
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