Art. 37
Accesso allo stoccaggio dell’idrogeno
In vigore dal 13 giu 2024
Accesso allo stoccaggio dell’idrogeno
1. Gli Stati membri garantiscono l’attuazione di un sistema di accesso regolato dei terzi allo stoccaggio dell’idrogeno e, ove tecnicamente ed economicamente necessario per dare un accesso efficiente al sistema onde rifornire i clienti, al linepack, anche per organizzare l’accesso ai servizi ausiliari basato su tariffe pubblicate e applicato obiettivamente e senza discriminazioni tra gli utenti del sistema dell’idrogeno. Gli Stati membri fanno sì che le tariffe o le relative metodologie di calcolo siano approvate dall’autorità di regolazione prima della loro entrata in vigore a norma dell’.
2. Lo Stato membro può decidere di non applicare il paragrafo 1 fino al 31 dicembre 2032. In tal caso, lo Stato membro garantisce l’attuazione di un sistema di accesso negoziato dei terzi allo stoccaggio dell’idrogeno e, ove tecnicamente ed economicamente necessario per dare un accesso efficiente al sistema onde rifornire i clienti, al linepack, anche per organizzare l’accesso ai servizi ausiliari, secondo criteri obiettivi, trasparenti e non discriminatori. Le autorità di regolazione adottano le misure necessarie affinché gli utenti dello stoccaggio dell’idrogeno siano in grado di negoziare l’accesso allo stoccaggio dell’idrogeno e per fare in modo che le parti abbiano l’obbligo di negoziare in buona fede l’accesso allo stoccaggio dell’idrogeno.
3. Gli Stati membri possono prevedere che i diritti di capacità assegnati prima del 5 agosto 2026 nell’ambito di un sistema di accesso negoziato dei terzi a norma del paragrafo 2 siano rispettati fino alla data di scadenza e che non siano interessati dall’attuazione di un accesso regolato dei terzi a norma del paragrafo 1.
Storico versioni
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