Art. 25

Risoluzione extragiudiziale delle controversie

In vigore dal 13 giu 2024
Risoluzione extragiudiziale delle controversie 1.   Gli Stati membri garantiscono che i clienti finali abbiano accesso a meccanismi semplici, equi, ragionevoli, trasparenti, indipendenti, efficienti ed efficaci sotto il profilo dei costi di risoluzione extragiudiziale delle controversie concernenti i diritti e gli obblighi stabiliti ai sensi della presente direttiva, attraverso un meccanismo indipendente quale un mediatore dell’energia o un organismo dei consumatori, o attraverso un’autorità di regolazione. Laddove il cliente finale sia un consumatore ai sensi della direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (48) tali meccanismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie sono conformi ai requisiti di qualità di cui alla predetta direttiva e prevedono, ove giustificato, sistemi di rimborso e indennizzo. 2.   Ove necessario, gli Stati membri garantiscono che gli organismi per la risoluzione alternativa delle controversie cooperino per garantire meccanismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie semplici, equi, trasparenti, indipendenti, efficaci ed efficienti per qualsiasi controversia derivante da prodotti o servizi legati o abbinati a qualsiasi prodotto o servizio che rientra nell’ambito di applicazione della presente direttiva. 3.   La partecipazione delle imprese di gas naturale ai meccanismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie per i clienti civili è obbligatoria, a meno che lo Stato membro interessato non dimostri alla Commissione che altri meccanismi sono altrettanto efficaci. 4.   Fatta salva la direttiva 2013/11/UE, gli Stati membri valutano il funzionamento dei loro meccanismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie di cui al presente articolo.
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