Art. 57

Piani di dismissione della rete per i gestori dei sistemi di distribuzione

In vigore dal 13 giu 2024
Piani di dismissione della rete per i gestori dei sistemi di distribuzione 1.   Gli Stati membri provvedono affinché i gestori dei sistemi di distribuzione elaborino piani di dismissione della rete laddove si preveda una riduzione della domanda di gas naturale tale da richiedere la dismissione delle reti di distribuzione del gas naturale o di parti di esse. Tali piani sono elaborati in stretta cooperazione con i gestori delle reti di distribuzione dell’idrogeno, i gestori dei sistemi di distribuzione dell’energia elettrica e gli operatori di teleriscaldamento e teleraffrescamento, facendo in modo di garantire un’efficace integrazione del sistema energetico e tenendo conto della riduzione dell’uso di gas naturale per il riscaldamento e il raffrescamento degli edifici laddove siano disponibili alternative più efficienti sotto il profilo energetico e in termini di costi. Gli Stati membri possono autorizzare i gestori dei sistemi di distribuzione, a norma del presente articolo, e i gestori delle reti di distribuzione dell’idrogeno, a norma dell’, che operano nella stessa regione a elaborare un piano comune se parti dell’infrastruttura del gas naturale devono essere riconvertite. Gli Stati membri che autorizzano un piano comune garantiscono che il piano sia sufficientemente trasparente da individuare chiaramente le esigenze specifiche del settore del gas naturale e le esigenze specifiche del settore dell’idrogeno affrontate nel piano. Ove applicabile è eseguita una modellizzazione separata per ciascun vettore energetico, con capitoli distinti che illustrano le mappature di rete per il gas naturale e le mappature di rete per l’idrogeno. Gli Stati membri in cui sono elaborati piani distinti per il gas naturale e l’idrogeno assicurano che i gestori dei sistemi di distribuzione e i gestori delle reti di distribuzione dell’idrogeno collaborino strettamente, qualora sia necessario prendere decisioni per garantire l’efficienza del sistema per tutti i vettori energetici, ad esempio per la riconversione. 2.   I piani di dismissione della rete di distribuzione rispettano almeno i seguenti principi: a) i piani si basano sui piani di riscaldamento e raffrescamento elaborati in conformità dell’, paragrafo 6, della direttiva (UE) 2023/1791 e tengono debitamente conto della domanda dei settori non contemplati dai piani di riscaldamento e raffrescamento; b) i piani si fondano su stime ragionevoli dell’evoluzione in termini di produzione, iniezione e fornitura di gas naturale, compreso il biometano, da un lato, e del consumo di gas naturale in tutti i settori a livello di distribuzione, dall’altro; c) i gestori dei sistemi di distribuzione individuano i necessari adattamenti dell’infrastruttura, mentre viene conferita priorità alle soluzioni sul lato della domanda per cui non sono necessari nuovi investimenti infrastrutturali, e i piani elencano le infrastrutture da dismettere, anche al fine di creare trasparenza per quanto riguarda l’eventuale riconversione di tali infrastrutture per il trasporto dell’idrogeno; d) i gestori dei sistemi di distribuzione conducono, in sede di elaborazione del piano, una procedura consultiva aperta ai pertinenti soggetti interessati al fine di consentire la loro partecipazione tempestiva ed effettiva al processo di pianificazione, anche attraverso la comunicazione e lo scambio di tutte le informazioni pertinenti; i risultati della consultazione e il piano di dismissione della rete sono presentati all’autorità nazionale competente; e) i piani e l’esito della consultazione dei soggetti interessati sono pubblicati sui siti web dei gestori dei sistemi di distribuzione e tali siti web sono aggiornati periodicamente per garantire che i pertinenti soggetti interessati siano sufficientemente informati e possano così partecipare efficacemente alla consultazione; f) i piani sono aggiornati almeno ogni quattro anni, sulla base delle più recenti proiezioni della domanda e dell’offerta di gas naturale nella regione interessata, e coprono un periodo di dieci anni; g) i gestori dei sistemi di distribuzione che operano nella stessa regione possono decidere di elaborare un unico piano comune di dismissione della rete; h) i piani sono coerenti con il piano di sviluppo della rete per il gas naturale a livello dell’Unione di cui all’ del regolamento (UE) 2024/1789 e con i piani decennali nazionali di sviluppo della rete elaborati conformemente all’ della presente direttiva; i) i piani sono coerenti con i piani nazionali integrati per l’energia e il clima degli Stati membri, con la relazione intermedia nazionale integrata per l’energia e il clima e con la strategia a lungo termine presentati a norma del regolamento (UE) 2018/1999, e sostengono l’obiettivo della neutralità climatica sancito all’, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1119. 3.   Le autorità nazionali competenti valutano se i piani di dismissione della rete di distribuzione rispettano i principi di cui al paragrafo 2. Approvano o respingono il piano di dismissione della rete di distribuzione e possono richiedere che vi siano apportate modifiche. 4.   L’elaborazione dei piani di dismissione della rete di distribuzione facilita la protezione dei clienti finali in conformità dell’ e tiene conto dei loro diritti a norma dell’, paragrafo 6. 5.   Gli Stati membri possono decidere di non applicare gli obblighi di cui ai paragrafi da 1 a 4 ai gestori dei sistemi di distribuzione che riforniscono meno di 45 000 clienti allacciati entro il 4 agosto 2024. Qualora siano esentati dall’obbligo di presentare un piano di dismissione della rete di distribuzione, i gestori dei sistemi di distribuzione informano l’autorità di regolazione della dismissione delle reti di distribuzione o di parti di esse. 6.   Qualora parti della rete di distribuzione del gas naturale richiedano la dismissione prima della fine del loro ciclo di vita originariamente previsto, l’autorità di regolazione elabora orientamenti per un approccio strutturale all’ammortamento di tali attivi e alla fissazione delle tariffe in conformità dell’, paragrafo 7. Nell’elaborare tali orientamenti, le autorità di regolazione consultano i pertinenti soggetti interessati, in particolare i gestori dei sistemi di distribuzione e gli organismi dei consumatori.
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