Art. 3
Mercati del gas naturale e dell’idrogeno competitivi, incentrati sui clienti, flessibili e non discriminatori
In vigore dal 13 giu 2024
Mercati del gas naturale e dell’idrogeno competitivi, incentrati sui clienti, flessibili e non discriminatori
1. Gli Stati membri provvedono affinché tutti i clienti siano liberi di acquistare gas naturale e idrogeno dal fornitore di loro scelta e provvedono affinché tutti i clienti siano liberi di avere più di un contratto di fornitura di gas naturale o idrogeno allo stesso tempo, purché siano stabiliti i punti di connessione e misurazione richiesti.
2. Gli Stati membri assicurano che il diritto nazionale non ostacoli indebitamente gli scambi transfrontalieri di gas naturale e idrogeno, l’emergere e il funzionamento di scambi liquidi del gas naturale e dell’idrogeno, la partecipazione dei consumatori, gli investimenti, in particolare nel gas rinnovabile e nel gas a basse emissioni di carbonio, o lo stoccaggio di energia tra gli Stati membri, e assicurano altresì che i prezzi del gas naturale e dell’idrogeno rispecchino la domanda e l’offerta effettive.
3. Gli Stati membri assicurano che nei mercati interni del gas naturale e dell’idrogeno non vi siano barriere ingiustificate per quanto riguarda l’ingresso nel mercato e l’uscita dallo stesso, nonché gli scambi e l’attività sul mercato.
4. Gli Stati membri e le autorità di regolazione garantiscono che le imprese energetiche siano soggette a norme, a oneri e a un trattamento trasparenti, proporzionati e non discriminatori, in particolare per quanto riguarda la connessione alla rete, l’accesso ai mercati all’ingrosso, l’accesso ai dati, le procedure di cambio di fornitore e i regimi di fatturazione e, ove applicabile, la concessione di licenze.
5. Gli Stati membri assicurano che i partecipanti al mercato provenienti da paesi terzi che operano nei mercati interni del gas naturale e dell’idrogeno rispettino il diritto applicabile dell’Unione e nazionale, anche in materia di ambiente e sicurezza.
6. Gli Stati membri garantiscono un approccio incentrato sui clienti ed efficiente sotto il profilo energetico nel mercato dell’idrogeno. L’uso dell’idrogeno è rivolto ai clienti in settori difficili da decarbonizzare che presentano un elevato potenziale di riduzione dei gas a effetto serra e per i quali non sono disponibili opzioni più efficienti sotto il profilo energetico e in termini di costi.
7. Gli Stati membri provvedono affinché la presente direttiva sia attuata in modo da promuovere l’integrazione del sistema energetico senza discriminare indebitamente soluzioni più efficienti sotto il profilo energetico, come l’elettrificazione diretta, in linea con il principio «l’efficienza energetica al primo posto».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2024:1788:oj#art-3