Art. 17

Sistemi di misurazione intelligenti nel sistema del gas naturale

In vigore dal 13 giu 2024
Sistemi di misurazione intelligenti nel sistema del gas naturale 1.   Allo scopo di integrare le misure di efficienza energetica adottate a norma delle direttive (UE) 2023/1791 e (EU) 2024/1275 e di responsabilizzare ulteriormente i clienti finali, gli Stati membri o, qualora gli Stati membri abbiano disposto in tal senso, le autorità di regolazione raccomandano fermamente alle imprese di gas naturale di ottimizzare l’uso del gas naturale, fra l’altro fornendo servizi di gestione dell’energia e introducendo sistemi di misurazione intelligenti a norma del paragrafo 2 che siano interoperabili in particolare con sistemi di gestione dell’energia dei consumatori e reti intelligenti, nel rispetto delle norme dell’Unione applicabili in materia di protezione dei dati. 2.   Gli Stati membri procedono all’introduzione nei loro territori di sistemi di misurazione intelligenti solo dopo una valutazione costi-benefici, da eseguire in conformità dei principi di cui all’allegato II, che individui i benefici netti per i clienti derivanti dall’uso dei contatori intelligenti e dalla sottoscrizione di offerte basate sui contatori intelligenti. Nella loro valutazione costi-benefici, gli Stati membri possono effettuare valutazioni distinte e valutare l’impatto dell’introduzione di sistemi di misurazione intelligenti per diverse categorie di clienti e gruppi di clienti, come i clienti civili, le microimprese, le PMI e l’industria. 3.   Gli Stati membri che procedono all’introduzione di sistemi di misurazione intelligenti adottano e pubblicano i requisiti funzionali e tecnici minimi per i sistemi di misurazione intelligenti destinati a essere introdotti nel loro territorio in conformità dell’ e dell’allegato II. Gli Stati membri assicurano l’interoperabilità di tali sistemi di misurazione intelligenti e la loro capacità di fornire informazioni per i sistemi di gestione dell’energia dei consumatori. A tal fine, gli Stati membri tengono debitamente conto dell’applicazione delle pertinenti norme tecniche, comprese quelle che consentono l’interoperabilità, delle migliori prassi e dell’importanza dello sviluppo delle reti intelligenti e dello sviluppo del mercato interno del gas naturale. 4.   Gli Stati membri che procedono all’introduzione di sistemi di misurazione intelligenti assicurano che i clienti ricevano informazioni e consulenza chiare e comprensibili in merito ai benefici dei contatori intelligenti previa consultazione degli organismi dei consumatori e di altre organizzazioni pertinenti. Come minimo, tali informazioni: a) includono consigli su come i gruppi di clienti possono utilizzare i sistemi di misurazione intelligenti per migliorare la propria efficienza energetica; b) rispondono alle esigenze specifiche dei clienti in condizioni di povertà energetica o dei clienti vulnerabili di cui all’ della presente direttiva, quali le persone con disabilità visiva o uditiva e le persone con bassi livelli di alfabetizzazione, anche attraverso strategie di coinvolgimento quali definite all’, punto 55), della direttiva (UE) 2023/1791. 5.   Gli Stati membri che procedono all’introduzione di sistemi di misurazione intelligenti assicurano che i clienti finali contribuiscano ai costi connessi all’introduzione in modo trasparente e non discriminatorio, tenendo conto dei benefici a lungo termine per l’intera filiera, compresi i benefici per le operazioni di rete, nel calcolare gli oneri di rete applicabili ai clienti o le tasse pagate dai medesimi. Gli Stati membri o, qualora gli Stati membri abbia disposto in tal senso, le autorità competenti designate controllano regolarmente l’introduzione nei loro territori dei sistemi di misurazione intelligenti per seguire il conseguimento di benefici per i clienti. 6.   Qualora l’introduzione dei sistemi di misurazione intelligenti sia stata valutata negativamente in seguito all’analisi costi-benefici di cui al paragrafo 2, gli Stati membri assicurano che la valutazione sia riveduta in risposta a cambiamenti significativi delle ipotesi di base e agli sviluppi tecnologici e del mercato. Gli Stati membri comunicano tempestivamente alla Commissione i risultati della loro analisi costi-benefici aggiornata. 7.   Le disposizioni in materia di misurazione intelligente di cui alla presente direttiva si applicano agli impianti futuri e agli impianti che sostituiscono i contatori intelligenti più vecchi. I sistemi di misurazione intelligenti che sono già installati o il cui «avvio dei lavori» è avvenuto prima del 4 agosto 2024 possono restare operativi durante il loro intero ciclo di vita. Tuttavia, i sistemi di misurazione intelligenti che non soddisfano i requisiti di cui all’ e all’allegato II non possono restare operativi oltre il 5 agosto 2036. 8.   Ai fini del paragrafo 7, per «avvio dei lavori» si intende la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all’investimento oppure la data del primo fermo impegno a ordinare attrezzature o qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l’investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L’acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità preliminari non sono considerati come «avvio dei lavori». In caso di acquisizioni, per «avvio dei lavori» si intende il momento dell’acquisizione di attivi direttamente collegati allo stabilimento acquisito.
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