Art. 15
Clienti attivi sul mercato del gas naturale
In vigore dal 13 giu 2024
Clienti attivi sul mercato del gas naturale
1. Gli Stati membri provvedono affinché i clienti finali, in particolare del settore agricolo o pubblico, pur mantenendo i loro diritti di clienti finali stabiliti dalla presente direttiva, abbiano il diritto di agire in qualità di clienti attivi senza essere soggetti a requisiti tecnici o a requisiti amministrativi, procedure e oneri discriminatori o sproporzionati, e a oneri di rete che non rispecchiano i costi.
2. Gli Stati membri provvedono affinché i clienti attivi:
a)
abbiano il diritto di operare direttamente;
b)
abbiano il diritto di vendere il gas naturale rinnovabile autoprodotto attraverso il sistema del gas naturale;
c)
abbiano il diritto di partecipare a meccanismi di efficienza energetica e di spostamento della domanda;
d)
abbiano il diritto di delegare a un terzo la gestione degli impianti necessari per le loro attività, compresi l’installazione, il funzionamento, il trattamento dei dati e la manutenzione, senza che il terzo sia considerato un cliente attivo;
e)
siano soggetti a oneri di rete che rispecchino i costi e che siano trasparenti e non discriminatori, così da garantire che contribuiscano in modo adeguato ed equilibrato alla ripartizione globale dei costi del sistema;
f)
siano finanziariamente responsabili degli squilibri che apportano al sistema del gas naturale o siano tenuti a delegare la propria responsabilità di bilanciamento in conformità dell’, lettera e), del regolamento (UE) 2024/1789.
3. L’ordinamento nazionale degli Stati membri può contenere disposizioni diverse che si applicano ai clienti attivi individuali e consorziati, a condizione che tutti i diritti e gli obblighi di cui al presente articolo si applichino a tutti i clienti attivi. Qualsiasi differenza di trattamento nei confronti dei clienti attivi consorziati deve essere proporzionata e debitamente giustificata.
4. Gli Stati membri assicurano che i clienti attivi proprietari di un impianto nel quale è immagazzinato gas rinnovabile:
a)
abbiano diritto alla connessione alla rete in un arco di tempo ragionevole dopo averne fatto richiesta, purché siano soddisfatte tutte le condizioni necessarie, quali la responsabilità del bilanciamento;
b)
non siano soggetti ad alcun doppio onere, compresi gli oneri di rete, per il gas rinnovabile immagazzinato che rimane nella loro disponibilità;
c)
non siano soggetti a requisiti o oneri sproporzionati in materia di licenze;
d)
siano autorizzati a fornire diversi servizi contemporaneamente, se tecnicamente possibile.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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