Art. 15

Clienti attivi sul mercato del gas naturale

In vigore dal 13 giu 2024
Clienti attivi sul mercato del gas naturale 1.   Gli Stati membri provvedono affinché i clienti finali, in particolare del settore agricolo o pubblico, pur mantenendo i loro diritti di clienti finali stabiliti dalla presente direttiva, abbiano il diritto di agire in qualità di clienti attivi senza essere soggetti a requisiti tecnici o a requisiti amministrativi, procedure e oneri discriminatori o sproporzionati, e a oneri di rete che non rispecchiano i costi. 2.   Gli Stati membri provvedono affinché i clienti attivi: a) abbiano il diritto di operare direttamente; b) abbiano il diritto di vendere il gas naturale rinnovabile autoprodotto attraverso il sistema del gas naturale; c) abbiano il diritto di partecipare a meccanismi di efficienza energetica e di spostamento della domanda; d) abbiano il diritto di delegare a un terzo la gestione degli impianti necessari per le loro attività, compresi l’installazione, il funzionamento, il trattamento dei dati e la manutenzione, senza che il terzo sia considerato un cliente attivo; e) siano soggetti a oneri di rete che rispecchino i costi e che siano trasparenti e non discriminatori, così da garantire che contribuiscano in modo adeguato ed equilibrato alla ripartizione globale dei costi del sistema; f) siano finanziariamente responsabili degli squilibri che apportano al sistema del gas naturale o siano tenuti a delegare la propria responsabilità di bilanciamento in conformità dell’, lettera e), del regolamento (UE) 2024/1789. 3.   L’ordinamento nazionale degli Stati membri può contenere disposizioni diverse che si applicano ai clienti attivi individuali e consorziati, a condizione che tutti i diritti e gli obblighi di cui al presente articolo si applichino a tutti i clienti attivi. Qualsiasi differenza di trattamento nei confronti dei clienti attivi consorziati deve essere proporzionata e debitamente giustificata. 4.   Gli Stati membri assicurano che i clienti attivi proprietari di un impianto nel quale è immagazzinato gas rinnovabile: a) abbiano diritto alla connessione alla rete in un arco di tempo ragionevole dopo averne fatto richiesta, purché siano soddisfatte tutte le condizioni necessarie, quali la responsabilità del bilanciamento; b) non siano soggetti ad alcun doppio onere, compresi gli oneri di rete, per il gas rinnovabile immagazzinato che rimane nella loro disponibilità; c) non siano soggetti a requisiti o oneri sproporzionati in materia di licenze; d) siano autorizzati a fornire diversi servizi contemporaneamente, se tecnicamente possibile.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2024:1788:oj#art-15

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo