Art. 15 · Clienti attivi sul mercato del gas naturale

Art. 15

Clienti attivi sul mercato del gas naturale

In vigore dal 13 giu 2024
Clienti attivi sul mercato del gas naturale 1.   Gli Stati membri provvedono affinché i clienti finali, in particolare del settore agricolo o pubblico, pur mantenendo i loro diritti di clienti finali stabiliti dalla presente direttiva, abbiano il diritto di agire in qualità di clienti attivi senza essere soggetti a requisiti tecnici o a requisiti amministrativi, procedure e oneri discriminatori o sproporzionati, e a oneri di rete che non rispecchiano i costi. 2.   Gli Stati membri provvedono affinché i clienti attivi: a) abbiano il diritto di operare direttamente; b) abbiano il diritto di vendere il gas naturale rinnovabile autoprodotto attraverso il sistema del gas naturale; c) abbiano il diritto di partecipare a meccanismi di efficienza energetica e di spostamento della domanda; d) abbiano il diritto di delegare a un terzo la gestione degli impianti necessari per le loro attività, compresi l’installazione, il funzionamento, il trattamento dei dati e la manutenzione, senza che il terzo sia considerato un cliente attivo; e) siano soggetti a oneri di rete che rispecchino i costi e che siano trasparenti e non discriminatori, così da garantire che contribuiscano in modo adeguato ed equilibrato alla ripartizione globale dei costi del sistema; f) siano finanziariamente responsabili degli squilibri che apportano al sistema del gas naturale o siano tenuti a delegare la propria responsabilità di bilanciamento in conformità dell’, lettera e), del regolamento (UE) 2024/1789. 3.   L’ordinamento nazionale degli Stati membri può contenere disposizioni diverse che si applicano ai clienti attivi individuali e consorziati, a condizione che tutti i diritti e gli obblighi di cui al presente articolo si applichino a tutti i clienti attivi. Qualsiasi differenza di trattamento nei confronti dei clienti attivi consorziati deve essere proporzionata e debitamente giustificata. 4.   Gli Stati membri assicurano che i clienti attivi proprietari di un impianto nel quale è immagazzinato gas rinnovabile: a) abbiano diritto alla connessione alla rete in un arco di tempo ragionevole dopo averne fatto richiesta, purché siano soddisfatte tutte le condizioni necessarie, quali la responsabilità del bilanciamento; b) non siano soggetti ad alcun doppio onere, compresi gli oneri di rete, per il gas rinnovabile immagazzinato che rimane nella loro disponibilità; c) non siano soggetti a requisiti o oneri sproporzionati in materia di licenze; d) siano autorizzati a fornire diversi servizi contemporaneamente, se tecnicamente possibile.
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