Art. 16
Bollette e informazioni di fatturazione
In vigore dal 13 giu 2024
Bollette e informazioni di fatturazione
1. Gli Stati membri assicurano che le bollette e le informazioni di fatturazione siano accurate, facilmente comprensibili, chiare, concise, di facile consultazione e presentate in modo da facilitare i confronti da parte dei clienti finali, e che soddisfino i requisiti minimi fissati nell’allegato I. I clienti finali ricevono, su richiesta, una spiegazione chiara e comprensibile del modo in cui la loro bolletta è stata compilata, soprattutto qualora le bollette non siano basate sul consumo effettivo.
2. Gli Stati membri assicurano che i clienti finali ricevano tutte le loro bollette e informazioni di fatturazione gratuitamente.
3. Gli Stati membri provvedono affinché i clienti finali possano scegliere di ricevere le bollette e le informazioni di fatturazione in via elettronica e affinché siano offerte loro soluzioni flessibili per il pagamento effettivo delle bollette.
4. Se il contratto prevede una variazione futura di prodotto o di prezzo o una riduzione, ciò deve essere indicato nella bolletta, unitamente alla data della variazione.
5. Gli Stati membri consultano gli organismi dei consumatori qualora considerino la possibilità di modificare i requisiti di contenuto delle bollette.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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