Art. 18

Sistemi di misurazione intelligenti nel sistema dell’idrogeno

In vigore dal 13 giu 2024
Sistemi di misurazione intelligenti nel sistema dell’idrogeno 1.   Gli Stati membri assicurano l’introduzione di sistemi di misurazione intelligenti in grado di misurare con precisione il consumo, fornire informazioni sul tempo effettivo d’uso e trasmettere e ricevere dati a fini d’informazione, sorveglianza e controllo utilizzando una forma di comunicazione elettronica. 2.   Fatto salvo il paragrafo 1 del presente articolo, tale obbligo di introduzione è soggetto a una valutazione costi-benefici almeno per i clienti civili, da eseguire in conformità dei principi di cui all’allegato II. 3.   Gli Stati membri garantiscono la sicurezza dei sistemi di misurazione intelligenti e della comunicazione dei pertinenti dati e la riservatezza dei clienti finali, conformemente alla pertinente normativa dell’Unione sulla protezione dei dati e della vita privata, nonché l’interoperabilità di tali sistemi, tenendo conto dell’applicazione delle norme adeguate. 4.   La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono i requisiti di interoperabilità per la misurazione intelligente e procedure atte a garantire ai soggetti ammessi l’accesso ai dati provenienti dai sistemi di misurazione intelligenti. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all’, paragrafo 2. 5.   Gli Stati membri che procedono all’introduzione di sistemi di misurazione intelligenti assicurano che i clienti finali contribuiscano ai costi connessi all’introduzione in modo trasparente e non discriminatorio, tenendo conto dei benefici a lungo termine per l’intera filiera, ivi compreso per le operazioni di rete, nel calcolare gli oneri di rete applicabili ai clienti o le tasse pagate dai medesimi. Gli Stati membri controllano regolarmente l’introduzione nei loro territori dei sistemi di misurazione intelligenti per seguire il conseguimento di benefici per i clienti. 6.   Qualora l’introduzione dei sistemi di misurazione intelligenti sia stata valutata negativamente in seguito all’analisi costi-benefici di cui al paragrafo 2, gli Stati membri assicurano che la valutazione sia riveduta periodicamente in risposta a cambiamenti significativi delle ipotesi di base e agli sviluppi tecnologici e del mercato. Gli Stati membri comunicano tempestivamente alla Commissione i risultati della loro analisi costi-benefici aggiornata.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2024:1788:oj#art-18

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo