Art. 19
Funzionalità dei sistemi di misurazione intelligenti nel sistema del gas naturale
In vigore dal 13 giu 2024
Funzionalità dei sistemi di misurazione intelligenti nel sistema del gas naturale
Qualora l’introduzione di sistemi di misurazione intelligenti sia valutata positivamente in seguito all’analisi costi-benefici di cui all’, paragrafo 2, oppure siano sistematicamente introdotti sistemi di misurazione intelligenti dopo il 4 agosto 2024, gli Stati membri introducono tali sistemi in conformità delle norme europee, dell’allegato II e dei seguenti requisiti:
a)
i sistemi di misurazione intelligenti misurano con precisione il consumo effettivo di gas naturale e sono in grado di fornire ai clienti finali informazioni sul tempo effettivo d’uso, inclusi dati sui consumi storici convalidati, resi accessibili e visualizzabili facilmente e in modo sicuro ai clienti finali, su richiesta e senza costi aggiuntivi, nonché i più recenti dati disponibili sui consumi non convalidati, anch’essi resi accessibili facilmente e in modo sicuro ai clienti finali, senza costi aggiuntivi e attraverso un’interfaccia standardizzata o mediante l’accesso a distanza, a sostegno dei programmi di efficienza energetica automatizzata e di altri servizi;
b)
la sicurezza dei sistemi di misurazione intelligenti e della comunicazione dei dati è conforme alla pertinente normativa dell’Unione in materia di sicurezza, tenendo debitamente conto delle migliori tecniche disponibili per garantire il più alto livello di cibersicurezza tenendo al contempo presenti i costi e il principio di proporzionalità;
c)
la riservatezza dei clienti finali e la protezione dei loro dati è conforme alla pertinente normativa dell’Unione sulla protezione dei dati e della vita privata;
d)
se il cliente finale lo richiede, i dati sul suo consumo di gas naturale sono messi a sua disposizione, in conformità degli atti di esecuzione adottati a norma dell’, attraverso un’interfaccia di comunicazione standardizzata o mediante l’accesso a distanza, oppure comunicati a un terzo che lo rappresenta, in un formato facilmente comprensibile, in modo da permettergli di raffrontare offerte comparabili;
e)
prima o al momento dell’installazione del contatore intelligente si forniscono al cliente finale consulenza e informazioni adeguate, in particolare riguardo al pieno potenziale del dispositivo in termini di gestione della lettura e di monitoraggio del consumo di energia, nonché riguardo alla raccolta e al trattamento dei dati personali a norma della pertinente normativa dell’Unione in materia di protezione dei dati;
f)
i sistemi di misurazione intelligenti consentono la misurazione e il pagamento per i clienti finali con la stessa risoluzione temporale utilizzata per il più breve periodo di regolazione nel mercato nazionale.
Ai fini della lettera d), il cliente finale può recuperare i dati del contatore o trasmetterli a terzi senza costi aggiuntivi, conformemente al diritto alla portabilità dei dati sancito dalla normativa dell’Unione in materia di protezione dei dati.
Storico versioni
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