Art. 23
Requisiti di interoperabilità e procedure per l’accesso ai dati sul mercato del gas naturale
In vigore dal 13 giu 2024
Requisiti di interoperabilità e procedure per l’accesso ai dati sul mercato del gas naturale
1. Al fine di promuovere la concorrenza nel mercato al dettaglio del gas naturale ed evitare costi amministrativi eccessivi per i soggetti ammessi, gli Stati membri agevolano la completa interoperabilità dei servizi energetici all’interno dell’Unione.
2. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, requisiti di interoperabilità e procedure non discriminatorie e trasparenti per l’accesso ai dati di cui all’, paragrafo 1. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all’, paragrafo 2.
3. Gli Stati membri provvedono affinché le imprese di gas naturale applichino i requisiti di interoperabilità e le procedure per l’accesso ai dati di cui al paragrafo 2. Tali requisiti e procedure si basano sulle prassi nazionali esistenti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2024:1788:oj#art-23