Art. 22

Gestione dei dati

In vigore dal 13 giu 2024
Gestione dei dati 1.   Al momento di stabilire le regole per la gestione e lo scambio dei dati, gli Stati membri o, qualora gli Stati membri abbiano disposto in tal senso, le autorità competenti designate indicano le norme relative all’accesso ai dati del cliente finale da parte dei soggetti ammessi in conformità del presente articolo e del quadro giuridico dell’Unione applicabile. Ai fini della presente direttiva, si considera che i dati comprendano quelli di misurazione e di consumo nonché i dati richiesti per cambiare fornitore e per altri servizi. 2.   Gli Stati membri organizzano la gestione dei dati in modo tale che l’accesso ai dati e lo scambio degli stessi siano efficienti e sicuri, garantendo altresì la protezione e la sicurezza dei dati. Indipendentemente dal modello utilizzato per la gestione dei dati in uno Stato membro, i soggetti responsabili della gestione dei dati forniscono a qualsiasi soggetto ammesso l’accesso ai dati del cliente finale conformemente al paragrafo 1. I dati richiesti devono essere messi a disposizione dei soggetti ammessi in modo non discriminatorio e simultaneo. L’accesso ai dati deve essere facile e le relative procedure attinenti devono essere rese pubbliche. 3.   Le norme sull’accesso ai dati e sulla relativa conservazione ai fini della presente direttiva devono essere conformi alla pertinente normativa dell’Unione. Il trattamento dei dati personali nel quadro della presente direttiva è effettuato in conformità del regolamento (UE) 2016/679. 4.   Gli Stati membri o, qualora gli Stati membri abbiano disposto in tal senso, le autorità competenti designate autorizzano e certificano o, se del caso, controllano i soggetti responsabili della gestione dei dati per garantirne la conformità ai requisiti della presente direttiva. Fatti salvi i compiti dei responsabili della protezione dei dati stabiliti nel regolamento (UE) 2016/679, gli Stati membri hanno la facoltà di richiedere ai soggetti responsabili della gestione dei dati la designazione di un responsabile della conformità, incaricato di controllare l’attuazione delle misure adottate da tali soggetti per assicurare un accesso non discriminatorio ai dati e la conformità ai requisiti della presente direttiva. Gli Stati membri possono nominare responsabili della conformità od organismi a ciò preposti di cui all’, paragrafo 2, lettera d), al fine di adempiere agli obblighi del presente paragrafo. 5.   Ai clienti finali non è addebitato alcun costo supplementare per l’accesso ai loro dati o per la richiesta di mettere tali dati a disposizione. Gli Stati membri sono responsabili della fissazione dei costi per l’accesso ai dati da parte dei soggetti ammessi. Gli Stati membri assicurano che i costi addebitati dai soggetti regolamentati che forniscono servizi di dati siano ragionevoli e debitamente giustificati.
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