Art. 26
Tutela dei clienti vulnerabili e dei clienti in condizioni di povertà energetica
In vigore dal 13 giu 2024
Tutela dei clienti vulnerabili e dei clienti in condizioni di povertà energetica
1. Gli Stati membri adottano misure appropriate per tutelare i clienti finali ed assicurano in particolare ai clienti vulnerabili e ai clienti in condizioni di povertà energetica un’adeguata protezione. In tale contesto, ciascuno Stato membro definisce il concetto di cliente vulnerabile, che può fare riferimento alla povertà energetica. La definizione di cliente vulnerabile è coerente con il concetto di cliente vulnerabile quale definito da uno Stato membro a norma dell’ della direttiva (UE) 2019/944.
2. In particolare, gli Stati membri adottano misure appropriate per tutelare i clienti finali nelle zone isolate che sono connessi ai sistemi del gas naturale o dell’idrogeno. Gli Stati membri garantiscono un elevato livello di tutela dei consumatori, con particolare riguardo alla trasparenza delle condizioni di contratto, a prezzi competitivi, trasparenti e non discriminatori, alle informazioni generali e ai meccanismi di risoluzione delle controversie.
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