idrogeno a basse emissioni di carbonio

Questo termine è definito da 2 norme diverse. Ogni definizione vale nell’ambito della norma che la detta.

l'idrogeno a basse emissioni di carbonio come definito all'articolo 2, punto 11), della direttiva (UE) 2024/1788

Fonte: reg-2024-06-13-1789art. 2

l’idrogeno il cui contenuto energetico deriva da fonti non rinnovabili e che rispetta la soglia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra pari al 70 % rispetto al carburante fossile di riferimento per i combustibili rinnovabili di origine non biologica di cui alla metodologia per valutare la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra ottenuta grazie ai combustibili rinnovabili di origine non biologica e ai carburanti derivanti da carbonio riciclato, adottata a norma dell’articolo 29 bis, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2018/2001

Fonte: dir-2024-06-13-1788art. 2
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