Definizione data dalla norma indicata.
i carburanti derivanti da carbonio riciclato ai sensi dell’articolo 2, punto 35), della direttiva (UE) 2018/2001, l’idrogeno a basse emissioni di carbonio e i combustibili sintetici liquidi e gassosi il cui contenuto energetico deriva da idrogeno a basse emissioni di carbonio che rispettano una soglia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra pari al 70 % rispetto al carburante fossile di riferimento per i combustibili rinnovabili di origine non biologica di cui alla metodologia adottata a norma dell’articolo 29 bis, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2018/2001
Fonte: dir-2024-06-13-1788 — art. 2 →