Questo termine è definito da 2 norme diverse. Ogni definizione vale nell’ambito della norma che la detta.
il gas a basse emissioni di carbonio come definito all'articolo 2, punto 12), della direttiva (UE) 2024/1788
Fonte: reg-2024-06-13-1789 — art. 2 →la parte di combustibili gassosi nei carburanti derivanti da carbonio riciclato ai sensi dell’articolo 2, punto 35), della direttiva (UE) 2018/2001, l’idrogeno a basse emissioni di carbonio e i combustibili sintetici gassosi il cui contenuto energetico deriva da idrogeno a basse emissioni di carbonio che rispettano una soglia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra pari al 70 % rispetto al carburante fossile di riferimento per i combustibili rinnovabili di origine non biologica di cui alla metodologia adottata a norma dell’articolo 29 bis, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2018/200
Fonte: dir-2024-06-13-1788 — art. 2 →