Definizione data dalla norma indicata.
garanzia di bilancio globale, irrevocabile, incondizionata e su richiesta fornita dal bilancio dell’Unione che, conformemente all’articolo 219, paragrafo 1, del regolamento finanziario, prende effetto mediante l’entrata in vigore di accordi individuali di garanzia, sottoscritti con i partner esecutivi
Fonte: reg-2021-03-24-523 — art. 2 →