Art. 2

Definizioni

In vigore dal 24 mar 2021
Definizioni Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti: 1) «programma InvestEU»: il fondo InvestEU, il polo di consulenza InvestEU, il portale InvestEU e le operazioni di finanziamento misto, considerati collettivamente; 2) «garanzia dell’Unione»: garanzia di bilancio globale, irrevocabile, incondizionata e su richiesta fornita dal bilancio dell’Unione che, conformemente all’articolo 219, paragrafo 1, del regolamento finanziario, prende effetto mediante l’entrata in vigore di accordi individuali di garanzia, sottoscritti con i partner esecutivi; 3) «ambito di intervento»: settore destinatario del sostegno mediante la garanzia dell’Unione ai sensi dell’, paragrafo 1; 4) «comparto»: parte della garanzia dell’Unione definita in termini di origine delle risorse che la sostengono; 5) «operazione di finanziamento misto»: operazione sostenuta dal bilancio dell’Unione che combina forme di aiuto non rimborsabile o forme di aiuto rimborsabile, o entrambi, del bilancio dell’Unione con forme di aiuto rimborsabile di istituzioni di finanziamento allo sviluppo o altri istituti di finanziamento pubblici, o di istituti di finanziamento commerciali e investitori; ai fini della presente definizione, i programmi dell’Unione finanziati da fonti diverse dal bilancio dell’Unione, come il Fondo per l’innovazione UE ETS, possono essere assimilati a programmi dell’Unione finanziati dal bilancio dell’Unione; 6) «Gruppo BEI»: la BEI, le sue filiazioni e altre entità istituite a norma dell’, paragrafo 1, del protocollo n. 5 sullo statuto della Banca europea per gli investimenti allegato al TUE e al TFUE («statuto della BEI»); 7) «contributo finanziario»: contributo di un partner esecutivo sotto forma di capacità propria di assunzione del rischio fornito su base pari passu con la garanzia dell’Unione o in altre forme che consentono un’attuazione efficiente del programma InvestEU assicurando al contempo un adeguato allineamento degli interessi; 8) «accordo di contribuzione»: strumento giuridico tramite il quale la Commissione e uno o più Stati membri fissano le condizioni della garanzia dell’Unione nell’ambito del comparto degli Stati membri di cui all’; 9) «prodotto finanziario»: meccanismo o accordo finanziario in forza del quale il partner esecutivo fornisce finanziamenti diretti o intermediati ai destinatari finali mediante uno dei tipi di finanziamento di cui all’; 10) «operazione di finanziamento e di investimento» o «operazione di finanziamento o di investimento»: operazione intesa a fornire ai destinatari finali finanziamenti diretti o indiretti mediante prodotti finanziari, realizzata dal partner esecutivo in nome proprio, prevista dal partner esecutivo conformemente alle proprie regole, politiche e procedure interne e contabilizzata nel bilancio del partner esecutivo o, se del caso, riportata nelle note al bilancio; 11) «fondi in regime di gestione concorrente»: fondi che prevedono la possibilità di assegnare una quota dei fondi stessi a copertura della garanzia di bilancio nel quadro del comparto degli Stati membri del fondo InvestEU, ossia il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e il Fondo di coesione che sarà istituito da un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione per gli anni 2021-2027, il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) che sarà istituito da un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo Plus (FSE+) («regolamento FSE+ per gli anni 2021-2027»), il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura (FEAMP) che sarà istituito da un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura e che abroga il regolamento (UE) n. 508/2014 e il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) che sarà istituito da un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le norme sul sostegno ai piani strategici che devono essere elaborati dagli Stati membri nell’ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio («regolamento sui piani strategici della PAC»); 12) «accordo di garanzia»: strumento giuridico tramite il quale la Commissione e il partner esecutivo fissano le condizioni per proporre operazioni di finanziamento e di investimento che possano beneficiare della garanzia dell’Unione, per fornire la garanzia dell’Unione per dette operazioni e per realizzarle nel rispetto del presente regolamento; 13) «partner esecutivo»: controparte ammissibile, quale un’istituzione finanziaria o altro intermediario, con la quale la Commissione ha sottoscritto un accordo di garanzia; 14) «importante progetto di comune interesse europeo»: progetto che soddisfa tutti i criteri stabiliti nella comunicazione della Commissione «Criteri per l’analisi della compatibilità con il mercato interno degli aiuti di Stato destinati a promuovere la realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo» o successive revisioni di tale comunicazione; 15) «accordo di consulenza»: strumento giuridico mediante il quale la Commissione e il partner consultivo precisano le condizioni di attuazione del polo di consulenza InvestEU; 16) «iniziativa di consulenza»: assistenza tecnica e servizi di consulenza a sostegno degli investimenti, comprese attività di creazione delle capacità, forniti dai partner consultivi, da fornitori esterni di servizi incaricati dalla Commissione o da agenzie esecutive; (17) «partner consultivo»: controparte ammissibile, quale un’istituzione finanziaria o altra entità, con la quale la Commissione ha concluso un accordo di consulenza per l’attuazione di una o più iniziative di consulenza, diverse dalle iniziative di consulenza attuate mediante fornitori esterni di servizi incaricati dalla Commissione o tramite agenzie esecutive; 18) «piattaforma di investimento», società veicolo, conti gestiti, accordi di cofinanziamento o di condivisione dei rischi di tipo contrattuale oppure accordi stabiliti con altri mezzi tramite i quali le entità convogliano un contributo finanziario al fine di finanziare una serie di progetti di investimento e che possono includere: a) piattaforme nazionali o subnazionali che riuniscono più progetti di investimento sul territorio di un dato Stato membro; b) piattaforme transfrontaliere, multinazionali, regionali o macroregionali che riuniscono partner di più Stati membri, regioni o paesi terzi interessati a progetti in una determinata zona geografica; c) piattaforme tematiche che riuniscono progetti di investimento in un dato settore; 19) «microfinanza»: microfinanza quale definita nelle pertinenti disposizioni del regolamento FSE+ per gli anni 2021-2027; 20) «banca o istituto di promozione nazionale»: soggetto giuridico che espleta attività finanziarie su base professionale, cui è stato conferito un mandato da uno Stato membro o da un’entità di uno Stato membro, a livello centrale, regionale o locale, per svolgere attività di sviluppo o di promozione; 21) «piccole e medie imprese» o «PMI»: microimprese e piccole e medie imprese quali definite all’allegato della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione (27); 22) «piccola impresa a media capitalizzazione»: entità che non è una PMI e che occupa fino a un massimo di 499 dipendenti; 23) «impresa sociale»: impresa sociale quale definita nelle pertinenti disposizioni del regolamento FSE+ per gli anni 2021-2027.
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