Definizione data dalla norma indicata.
strumento giuridico tramite il quale la Commissione e il partner esecutivo fissano le condizioni per proporre operazioni di finanziamento e di investimento che possano beneficiare della garanzia dell’Unione, per fornire la garanzia dell’Unione per dette operazioni e per realizzarle nel rispetto del presente regolamento
Fonte: reg-2021-03-24-523 — art. 2 →