Definizione data dalla norma indicata.
ogni attività di utilizzazione consistente nel recupero di legname, che può essere ancora utilizzato almeno in parte, proveniente da terreni colpiti da disturbi naturali. 2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 12 al fine di modificare le definizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo per garantire la coerenza tra tali definizioni e le eventuali modifiche delle pertinenti definizioni adottate dagli organi dell'UNFCCC o del protocollo di Kyoto o di accordi che ne derivano o che succedono loro. 3. Alla Commissione è conferito il
Fonte: dec-2013-05-21-529 — art. 2 →