Questo termine è definito da 2 norme diverse. Ogni definizione vale nell’ambito della norma che la detta.
lo spazio destinato agli occupanti e compreso tra il tetto, il pavimento, le pareti laterali, le porte, i vetri esterni, la paratia anteriore e il piano della paratia posteriore oppure il piano d'appoggio dello schienale dei sedili posteriori
Fonte: dir-1996-05-20-27 — art. 7 →spazio destinato agli occupanti, limitato dal tetto, dal pavimento, da pareti laterali, da sportelli, dal vetro dei finestrini, dal pannello anteriore e posteriore, o dal portellone posteriore, nonché dalle barriere e dagli involucri che proteggono l’apparato propulsore da contatti diretti con parti sotto tensione
Fonte: reg-2013-10-24-3 — art. 2 →