Art. 8

Ambiti di intervento

In vigore dal 24 mar 2021
Ambiti di intervento 1.   Il fondo InvestEU opera mediante i seguenti quattro ambiti di intervento, i quali mirano a ovviare ai fallimenti del mercato o a situazioni di investimento subottimali nello specifico ambito: a) ambito di intervento relativo alle infrastrutture sostenibili: vi rientrano gli investimenti sostenibili investimenti sostenibili in trasporti, inclusi quelli multimodali, sicurezza stradale, anche conformemente all’obiettivo dell’Unione di eliminare gli incidenti stradali con morti e feriti gravi entro il 2050, rinnovo e manutenzione dell’infrastruttura ferroviaria e stradale, energia, in particolare l’energia rinnovabile, efficienza energetica conformemente al quadro 2030 per l’energia, progetti di ristrutturazione edilizia incentrati sul risparmio energetico e sull’integrazione degli edifici in sistemi energetici, di stoccaggio, digitali e di trasporto connessi, miglioramento dei livelli di interconnessione, connettività digitale e accesso al digitale, anche nelle zone rurali, approvvigionamento e trasformazione delle materie prime, spazio, oceani, acqua, comprese le vie di navigazione interne, gestione dei rifiuti conformemente alla gerarchia dei rifiuti e l’economia circolare, natura e altre infrastrutture ambientali, patrimonio culturale, turismo, attrezzature, beni mobili e diffusione di tecnologie innovative che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi di resilienza ambientale o climatica o di sostenibilità sociale dell’Unione e che soddisfano le norme di sostenibilità ambientale o sociale dell’Unione; b) ambito di intervento relativo alla ricerca, l’innovazione e la digitalizzazione: vi rientrano le attività di ricerca, di sviluppo del prodotto e di innovazione, il trasferimento al mercato delle tecnologie e dei risultati della ricerca, il sostegno agli operatori che favoriscono lo sviluppo del mercato e alla cooperazione tra aziende, la dimostrazione e la diffusione di soluzioni innovative e il sostegno alla crescita delle imprese innovative nonché la digitalizzazione dell’industria dell’Unione; c) ambito di intervento relativo alle PMI: vi rientrano l’accesso e la disponibilità di finanziamenti, principalmente a favore delle PMI, ivi comprese quelle innovative e quelle che operano nei settori culturali e creativi, nonché a favore delle piccole imprese a media capitalizzazione; d) ambito di intervento relativo agli investimenti sociali e alle competenze: vi rientrano la microfinanza, il finanziamento dell’imprenditoria sociale, l’economia sociale nonché le misure per promuovere la parità di genere, le competenze, la formazione e i servizi connessi, le infrastrutture sociali (compresi le infrastrutture sanitarie ed educative, l’edilizia popolare e gli alloggi per studenti), l’innovazione sociale, la salute e l’assistenza a lungo termine, le attività culturali e creative a finalità sociali, e l’integrazione delle persone vulnerabili, ivi compresi i cittadini di paesi terzi. 2.   Un regime per una transizione giusta è istituito orizzontalmente in tutti gli ambiti di intervento. Tale regime comprende investimenti che affrontano le sfide sociali, economiche e ambientali derivanti dal processo di transizione verso il conseguimento dell’obiettivo dell’Unione per il 2030 in materia di clima e della neutralità climatica entro il 2050 e apporta vantaggi ai territori individuati nel piano per una transizione giusta preparato da uno Stato membro a norma delle pertinenti disposizioni del regolamento sul fondo per una transizione giusta. 3.   Tutti gli ambiti di intervento possono comprendere investimenti strategici, tra cui gli importanti progetti di comune interesse europeo a sostegno dei destinatari finali le cui attività sono di importanza strategica per l’Unione, in particolare in vista della transizione verde e della transizione digitale, dell’aumento della resilienza e del rafforzamento delle catene di valore strategiche. Nel caso degli investimenti strategici nei settori della difesa e spaziale e nella cibersicurezza, nonché in specifici tipi di progetti con implicazioni effettive e dirette per la sicurezza in settori critici, gli orientamenti in materia di investimenti adottati a norma del paragrafo 9 del presente articolo («orientamenti in materia di investimenti») fissano restrizioni a riguardo dei destinatari finali controllati da un paese terzo o da entità di un paese terzo e dei destinatari finali la cui gestione esecutiva è situata al di fuori dell’Unione, al fine di proteggere la sicurezza dell’Unione e dei suoi Stati membri. Tali restrizioni sono stabilite in linea con i principi relativi ai soggetti ammissibili di cui alle pertinenti disposizioni di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo europeo per la difesa e che abroga il regolamento (UE) 2018/1092 e alle pertinenti disposizioni di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l’agenzia dell’Unione europea per il programma spaziale e che abroga i regolamenti (UE) n. 912/2010, (UE) n. 1285/2013, (UE) n. 377/2014 e la decisione n. 541/2014/UE. Gli orientamenti in materia di investimenti stabiliscono i requisiti necessari in relazione al controllo e alla gestione esecutiva dei destinatari finali per altre aree, nonché al controllo degli intermediari, tenendo conto di eventuali considerazioni di ordine pubblico e di sicurezza. Tenendo conto di tali requisiti, il comitato direttivo stabilisce eventuali ulteriori requisiti necessari. 4.   Se l’operazione di finanziamento o di investimento proposta al comitato per gli investimenti rientra in più di un ambito di intervento, essa è inquadrata nell’ambito di intervento in cui rientra il suo principale obiettivo o il principale obiettivo della maggior parte dei relativi sottoprogetti, se non diversamente disposto dagli orientamenti sugli investimenti. 5.   Le operazioni di finanziamento e di investimento sono esaminate per stabilire se abbiano un impatto ambientale, climatico o sociale. In caso affermativo, sono oggetto di verifica sotto il profilo della sostenibilità climatica, ambientale e sociale, al fine di ridurne al minimo l’impatto negativo e sfruttarne al massimo i benefici per le dimensioni climatica, ambientale e sociale. A tal fine, i promotori dei progetti che richiedono il finanziamento forniscono informazioni adeguate conformemente agli orientamenti di cui al paragrafo 6. I progetti le cui dimensioni non superano una determinata soglia definita negli orientamenti sono esclusi dalla verifica. I progetti incompatibili con gli obiettivi climatici non sono ammissibili al sostegno previsto dal presente regolamento. Qualora concluda che non occorre svolgere una verifica della sostenibilità, il partner esecutivo fornisce una motivazione al comitato per gli investimenti. 6.   La Commissione elabora orientamenti sulla sostenibilità che, conformemente agli obiettivi e alle norme ambientali e sociali dell’Unione e tenendo debitamente conto del principio «non arrecare un danno significativo», consentono: a) per quanto riguarda l’adattamento, di assicurare la resilienza ai potenziali impatti negativi dei cambiamenti climatici, mediante una valutazione della vulnerabilità climatica e del rischio, tra cui mediante pertinenti misure di adattamento, e, per quanto riguarda la mitigazione, di integrare nell’analisi costi-benefici il costo delle emissioni di gas a effetto serra e gli effetti positivi delle misure di mitigazione dei cambiamenti climatici; b) di tener conto dell’impatto consolidato dei progetti in termini di principali componenti del capitale naturale, vale a dire aria, acqua, suolo e biodiversità; c) di stimare l’impatto sociale dei progetti, tra l’altro sulla parità di genere, sull’inclusione sociale di determinate regioni o popolazioni e sullo sviluppo economico di aree e settori interessati da sfide strutturali quali le esigenze di decarbonizzazione dell’economia; d) di individuare i progetti incompatibili con il conseguimento degli obiettivi climatici; e) di fornire ai partner esecutivi orientamenti ai fini dell’esame previsto al paragrafo 5. 7.   I partner esecutivi forniscono le informazioni necessarie per il monitoraggio degli investimenti che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi dell’Unione in materia di clima e ambiente, sulla base degli orientamenti che saranno definiti dalla Commissione. 8.   I partner esecutivi fissano l’obiettivo che almeno il 60 % degli investimenti nell’ambito di intervento relativo alle infrastrutture sostenibili contribuisca a realizzare gli obiettivi dell’Unione in materia di clima e ambiente. La Commissione, unitamente ai partner esecutivi, si adopera per assicurare che la quota della garanzia dell’Unione utilizzata per l’ambito di intervento relativo alle infrastrutture sostenibili sia ripartita in modo da garantire un equilibrio tra le diverse aree di cui al paragrafo 1, lettera a). 9.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ per integrare il presente regolamento definendo gli orientamenti sugli investimenti per ciascun ambito di intervento. Gli orientamenti sugli investimenti definiscono altresì le modalità di attuazione del regime per una transizione giusta di cui al paragrafo 2 del presente articolo. Gli orientamenti sugli investimenti sono elaborati in stretto dialogo con il Gruppo BEI e altri potenziali partner esecutivi. 10.   Per le operazioni strategiche di finanziamento e di investimento nei settori della difesa e spaziale e nella cibersicurezza, gli orientamenti sugli investimenti possono stabilire limitazioni per quanto riguarda il trasferimento e la concessione di licenze relative ai diritti di proprietà intellettuale, le tecnologie critiche e le tecnologie fondamentali per la salvaguardia della sicurezza dell’Unione e dei suoi Stati membri, rispettando al contempo la competenza dello Stato membro in materia di controllo delle esportazioni. 11.   La Commissione rende le informazioni relative all’applicazione e all’interpretazione degli orientamenti sugli investimenti disponibili ai partner esecutivi, al comitato per gli investimenti e ai partner consultivi.
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