Art. 6

Attuazione e forme di finanziamento dell’Unione

In vigore dal 24 mar 2021
Attuazione e forme di finanziamento dell’Unione 1.   La garanzia dell’Unione è attuata in regime di gestione indiretta con gli organismi di cui all’articolo 62, paragrafo 1, lettera c), punti ii), iii), v) e vi), del regolamento finanziario. Altre forme di finanziamento dell’Unione ai sensi del presente regolamento sono attuate in regime di gestione diretta o indiretta a norma del regolamento finanziario, tra cui le sovvenzioni attuate a norma del titolo VIII del regolamento finanziario e le operazioni di finanziamento misto attuate conformemente al presente articolo nel modo più agevole possibile e assicurando un sostegno efficiente e coerente alle politiche dell’Unione. 2.   Le operazioni di finanziamento e di investimento coperte dalla garanzia dell’Unione nel quadro di operazioni di finanziamento misto che combinano il sostegno ai sensi del presente regolamento e il sostegno concesso a titolo di un altro programma o di diversi altri programmi dell’Unione o dal Fondo per l’innovazione UE ETS: a) sono in linea con gli obiettivi delle politiche e soddisfano i criteri di ammissibilità stabiliti dalle disposizioni del programma dell’Unione a titolo del quale è concesso il sostegno; b) sono conformi al presente regolamento. 3.   Le operazioni di finanziamento misto che includono strumenti finanziari interamente finanziati da altri programmi dell’Unione o dal Fondo per l’innovazione UE ETS senza l’uso della garanzia dell’Unione a norma del presente regolamento sono in linea con gli obiettivi delle politiche e con i criteri di ammissibilità stabiliti dalle disposizioni del programma dell’Unione a titolo del quale è concesso il sostegno. 4.   A norma del paragrafo 2 del presente articolo, le forme di aiuto non rimborsabile e/o gli strumenti finanziari provenienti dal bilancio dell’Unione che rientrano nell’operazione di finanziamento misto ai sensi del presente articolo, paragrafi 2 e 3, sono concessi conformemente alle disposizioni del pertinente programma dell’Unione e sono attuati nel quadro dell’operazione di finanziamento misto conformemente al presente regolamento e al titolo X del regolamento finanziario. Le relazioni in merito a dette operazioni miste trattano anche della loro coerenza con gli obiettivi delle politiche e con i criteri di ammissibilità stabiliti dalle disposizioni del programma dell’Unione a titolo del quale è concesso il sostegno e del rispetto da parte loro del presente regolamento.
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