Art. 7
Combinazione di portafogli
In vigore dal 24 mar 2021
Combinazione di portafogli
1. Il sostegno a titolo della garanzia dell’Unione a norma del presente regolamento, il sostegno fornito dall’Unione attraverso gli strumenti finanziari istituiti dai programmi nel periodo di programmazione 2014-2020 e il sostegno dell’Unione a titolo della garanzia dell’Unione istituito dal regolamento (UE) 2015/1017 della Commissione possono essere combinati in prodotti finanziari che saranno attuati dalla BEI o dal FEI a norma del presente regolamento.
2. In deroga all’, paragrafo 2, e all’, paragrafo 1, secondo comma, la garanzia dell’Unione a norma del presente regolamento può coprire anche le perdite di cui all’, paragrafo 2, in relazione all’intero portafoglio di operazioni di finanziamento e di investimento sostenute dai prodotti finanziari di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
Nonostante gli obiettivi degli strumenti finanziari di cui al paragrafo 1, le disposizioni adottate per coprire le passività finanziarie derivanti dagli strumenti finanziari di cui al paragrafo 1 possono essere utilizzate per coprire le perdite relative all’intero portafoglio di operazioni di finanziamento e di investimento sostenute dai prodotti finanziari di cui al paragrafo 1.
3. Le perdite, le entrate e i rimborsi derivanti dai prodotti finanziari di cui al paragrafo 1, nonché i potenziali recuperi, sono ripartiti proporzionalmente tra gli strumenti finanziari e le garanzie dell’Unione di cui al suddetto paragrafo che forniscono il sostegno combinato dell’Unione a tale prodotto finanziario.
4. I termini e le condizioni dei prodotti finanziari di cui al paragrafo 1 del presente articolo, comprese le rispettive quote pro rata di perdite, entrate, rimborsi e recuperi, sono stabiliti nell’accordo di garanzia di cui all’.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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