Art. 19
Copertura e termini della garanzia dell’Unione
In vigore dal 24 mar 2021
Copertura e termini della garanzia dell’Unione
1. La remunerazione dell’assunzione del rischio è ripartita tra l’Unione e il partner esecutivo in proporzione della rispettiva quota di rischio assunto rispetto a un portafoglio di operazioni di finanziamento e di investimento o, se del caso, rispetto a singole operazioni di finanziamento e di investimento. La remunerazione della garanzia dell’Unione può essere ridotta nei casi debitamente giustificati di cui all’, paragrafo 2.
Il partner esecutivo presenta un’adeguata esposizione al proprio rischio per le operazioni di finanziamento e di investimento che beneficiano della garanzia dell’Unione, a meno che, in via eccezionale, gli obiettivi perseguiti dal prodotto finanziario da realizzare siano di natura tale che il partner esecutivo non possa ragionevolmente contribuirvi con la propria capacità di assunzione del rischio.
2. La garanzia dell’Unione copre:
a)
i prodotti di debito di cui all’, paragrafo 1, lettera a);
i)
il capitale e tutti gli interessi e gli importi dovuti al partner esecutivo conformemente ai termini delle operazioni di finanziamento ma che questi non ha ricevuto prima dell’evento di inadempimento;
ii)
le perdite a seguito di ristrutturazione;
iii)
le perdite causate dalle fluttuazioni delle monete diverse dall’euro su mercati che offrono limitate possibilità di copertura a lungo termine;
b)
gli investimenti nel capitale o nel quasi-capitale di cui all’, paragrafo 1, lettera a): gli importi investiti e i costi di finanziamento associati e le perdite causate dalle fluttuazioni delle monete diverse dall’euro;
c)
per finanziamenti o garanzie del partner esecutivo a favore di un altro ente finanziario ai sensi dell’, paragrafo 1, lettera b): gli importi utilizzati e i costi di finanziamento associati.
Ai fini del primo comma, lettera a), punto i), per il debito subordinato sono considerati eventi di inadempimento la dilazione, la riduzione o l’uscita obbligata.
3. Quando l’Unione effettua un pagamento a favore del partner esecutivo in seguito all’attivazione della garanzia dell’Unione, essa subentra nei relativi diritti del partner esecutivo in relazione alle operazioni di finanziamento o di investimento coperte dalla garanzia dell’Unione, nella misura in cui tali diritti continuino a esistere.
Il partner esecutivo effettua il recupero dei crediti per gli importi oggetto di surrogazione per conto dell’Unione e procede al rimborso dell’Unione attingendo dagli importi recuperati.
Storico versioni
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