Art. 21
Comitato direttivo
In vigore dal 24 mar 2021
Comitato direttivo
1. È istituito un comitato direttivo per il programma InvestEU («comitato direttivo»). Esso è composto da quattro rappresentanti della Commissione, tre rappresentanti del Gruppo BEI e due rappresentanti di partner esecutivi diversi dal Gruppo BEI e da un esperto nominato dal Parlamento europeo come membro senza diritto di voto. L’esperto nominato dal Parlamento come membro senza diritto di voto non chiede né accetta istruzioni da istituzioni, organi, uffici e agenzie dell’Unione, da alcun governo degli Stati membri né da qualsivoglia organismo pubblico o privato, e opera in piena indipendenza. Tale esperto esercita le proprie funzioni in modo imparziale e nell’interesse del programma InvestEU.
I membri del consiglio di direzione sono nominati per un periodo di quattro anni, rinnovabile una volta, a eccezione dei rappresentanti dei partner esecutivi diversi dal Gruppo BEI, che sono nominati per un periodo di due anni.
2. Il comitato direttivo sceglie un presidente tra i rappresentanti della Commissione per un mandato di quattro anni, rinnovabile una volta. Il presidente riferisce due volte all’anno ai rappresentanti degli Stati membri nel comitato consultivo in merito all’attuazione e al funzionamento del programma InvestEU.
I processi verbali dettagliati delle riunioni del comitato direttivo sono pubblicati non appena approvati da quest’ultimo.
3. Il comitato direttivo:
a)
fornisce gli orientamenti strategici e operativi ai partner esecutivi, compresi gli orientamenti sulla progettazione dei prodotti finanziari e sulle altre politiche e procedure operative necessarie per il funzionamento del fondo InvestEU;
b)
adotta il quadro metodologico del rischio elaborato dalla Commissione in collaborazione con il Gruppo BEI e gli altri partner esecutivi;
c)
sovrintende all’attuazione del programma InvestEU;
d)
è consultato, rispecchiando i pareri di tutti i suoi membri, sull’elenco ristretto di candidati per il comitato per gli investimenti prima della loro selezione a norma dell’, paragrafo 2;
e)
adotta il regolamento interno del segretariato del comitato per gli investimenti di cui all’, paragrafo 4;
f)
adotta le norme applicabili alle operazioni con le piattaforme di investimento.
4. Il comitato direttivo adotta un approccio consensuale nelle sue discussioni, tenendo pertanto nella massima considerazione possibile le posizioni di tutti i membri. Se i membri non riescono a trovare convergenza di posizioni, le decisioni del comitato direttivo sono prese a maggioranza qualificata dei suoi membri con diritto di voto, composta da almeno sette voti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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