Art. 24

Comitato per gli investimenti

In vigore dal 24 mar 2021
Comitato per gli investimenti 1.   Per il fondo InvestEU è istituito un comitato per gli investimenti pienamente indipendente («comitato per gli investimenti»). Il comitato per gli investimenti: a) esamina le operazioni di finanziamento e di investimento proposte dai partner esecutivi per l’ottenimento della copertura della garanzia dell’Unione che hanno superato la verifica della conformità di cui all’, paragrafo 1, del presente regolamento o che hanno ricevuto un parere favorevole secondo la procedura di cui all’ dello statuto della BEI; b) verifica la conformità delle proposte di cui alla lettera a) al presente regolamento e ai relativi orientamenti sugli investimenti e c) controlla che le operazioni di finanziamento e di investimento che potrebbero beneficiare del sostegno a titolo della garanzia dell’Unione rispettino tutti i pertinenti requisiti. Nello svolgimento dei compiti di cui al primo comma del presente paragrafo, il comitato per gli investimenti presta particolare attenzione ai requisiti di addizionalità di cui all’articolo 209, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario e all’allegato V del presente regolamento, nonché all’obbligo di attirare gli investimenti privati di cui all’articolo 209, paragrafo 2, lettera d), del regolamento finanziario. 2.   Il comitato per gli investimenti si riunisce in quattro formazioni diverse, corrispondenti ai quattro ambiti di intervento di cui all’, paragrafo 1. Ogni formazione del comitato per gli investimenti è composta da sei esperti esterni remunerati. Gli esperti sono selezionati e nominati dalla Commissione, su raccomandazione del comitato direttivo. Gli esperti sono nominati per un mandato di quattro anni, rinnovabile una volta. Essi sono remunerati dall’Unione. La Commissione, su raccomandazione del comitato direttivo, può decidere di rinnovare il mandato di un membro in carica del comitato per gli investimenti senza seguire la procedura di cui al presente paragrafo. Gli esperti devono avere una vasta e pertinente esperienza di mercato nella strutturazione e nel finanziamento di progetti o nel finanziamento di PMI o società. La composizione del comitato per gli investimenti assicura che lo stesso disponga di una vasta conoscenza dei settori inclusi negli ambiti di intervento di cui all’, paragrafo 1, nonché dei mercati geografici nell’Unione e garantisce nel complesso il rispetto dell’equilibrio di genere. Quattro membri del comitato per gli investimenti sono membri permanenti di tutte e quattro le formazioni del comitato per gli investimenti. Almeno uno dei membri permanenti dispone di competenze in materia di investimenti sostenibili. Inoltre, ognuna delle quattro formazioni dispone di due esperti con esperienza in materia di investimenti nei settori coperti dal rispettivo ambito di intervento. Il comitato direttivo assegna i membri del comitato per gli investimenti alla rispettiva formazione o alle rispettive formazioni. Il comitato per gli investimenti elegge il presidente tra i suoi membri permanenti. 3.   Quando partecipano alle attività del comitato per gli investimenti, i membri esercitano le loro funzioni con imparzialità e nell’interesse esclusivo del fondo InvestEU. Essi non sollecitano né accettano istruzioni dai partner esecutivi, dalle istituzioni dell’Unione, dagli Stati membri o da altri organismi pubblici o privati. I curriculum vitae e le dichiarazioni sugli interessi di ciascuno dei membri del comitato per gli investimenti sono resi pubblici e aggiornati. Ciascun membro del comitato per gli investimenti comunica senza indugio alla Commissione e al comitato direttivo tutte le informazioni necessarie per verificare costantemente l’assenza di conflitti di interessi. Il comitato direttivo può raccomandare alla Commissione di rimuovere un membro dalle sue funzioni se tale membro non rispetta le disposizioni del presente paragrafo o per altri motivi debitamente giustificati. 4.   Quando agisce in conformità del presente articolo, il comitato per gli investimenti è assistito da un segretariato. Il segretariato è indipendente e risponde al presidente del comitato per gli investimenti. Il segretariato ha sede amministrativa presso la Commissione. Il regolamento interno del segretariato garantisce la riservatezza degli scambi di informazioni e documenti tra i partner esecutivi e i rispettivi organi direttivi. Il Gruppo BEI può presentare proposte di operazioni di finanziamento e di investimento direttamente al comitato per gli investimenti notificandole al segretariato. La documentazione che i partner esecutivi devono fornire comprende un modulo di richiesta standardizzato, il quadro di valutazione di cui all’ e qualsiasi altro documento che il comitato per gli investimenti ritenga pertinente, segnatamente una descrizione della natura dei fallimenti del mercato o della situazione di investimento subottimale e del modo in cui tale situazione sarà attenuata dall’operazione di finanziamento o di investimento, nonché una valutazione attendibile dell’operazione di finanziamento o di investimento che ne dimostri l’addizionalità. Il segretariato verifica la completezza della documentazione fornita dai partner esecutivi diversi dal Gruppo BEI. Il comitato per gli investimenti può chiedere chiarimenti al partner esecutivo interessato in merito a una proposta di operazione di investimento o di finanziamento, anche richiedendo la presenza diretta di un suo rappresentante durante la discussione della suddetta operazione. Le valutazioni dei progetti effettuate dai partner esecutivi non sono vincolanti per il comitato per gli investimenti ai fini della concessione della copertura della garanzia dell’Unione all’operazione di finanziamento o di investimento. Per le sue valutazioni e verifiche delle operazioni di finanziamento e di investimento proposte, il comitato per gli investimenti utilizza il quadro di valutazione di cui all’. 5.   Le conclusioni del comitato per gli investimenti sono adottate a maggioranza semplice dei membri, purché tale maggioranza semplice comprenda almeno uno dei membri non permanenti della formazione riguardante l’ambito di intervento in relazione al quale è presentata la proposta. In caso di parità, prevale il voto del presidente del comitato per gli investimenti. Le conclusioni del comitato per gli investimenti in cui è approvata la copertura della garanzia dell’Unione a favore di un’operazione di finanziamento o di investimento sono accessibili al pubblico e includono i criteri di approvazione e informazioni sull’operazione, in particolare la sua descrizione, l’identità dei promotori o degli intermediari finanziari e gli obiettivi dell’operazione. Le conclusioni si riferiscono anche alla valutazione globale derivante dal quadro di valutazione. Il quadro di valutazione pertinente è reso accessibile al pubblico dopo la firma dell’operazione di finanziamento o di investimento o del sottoprogetto, se del caso. Le informazioni da rendere accessibili al pubblico di cui al secondo e al terzo comma non contengono informazioni sensibili sotto il profilo commerciale né dati personali non divulgabili nel rispetto delle norme dell’Unione sulla protezione dei dati. Le parti commercialmente sensibili delle conclusioni del comitato per gli investimenti sono trasmesse dalla Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio su richiesta, nel rispetto di rigorosi requisiti di riservatezza. Due volte all’anno il comitato per gli investimenti trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio un elenco di tutte le conclusioni adottate nei sei mesi precedenti e dei relativi quadri di valutazione pubblicati. Tale trasmissione include le decisioni di rifiuto dell’uso della garanzia dell’Unione. Tali decisioni sono soggette a rigorosi requisiti di riservatezza. Le conclusioni del comitato per gli investimenti sono messe tempestivamente a disposizione del partner esecutivo interessato dal segretariato del comitato per gli investimenti. Il segretariato del comitato per gli investimenti registra tutte le informazioni relative alle proposte di operazioni di finanziamento e di investimento fornitegli e le sue conclusioni in un archivio centrale. 6.   Quando il comitato per gli investimenti è chiamato ad approvare l’uso della garanzia dell’Unione per un’operazione di finanziamento o di investimento di un meccanismo, un programma o una struttura che prevede sottoprogetti, l’approvazione si riferisce anche ai sottoprogetti, salvo che il comitato per gli investimenti decida di riservarsi il diritto di approvarli separatamente. Il comitato per gli investimenti non ha il diritto di approvare separatamente sottoprogetti di entità inferiore a 3 000 000 EUR. 7.   Il comitato per gli investimenti può, se lo ritiene necessario, sottoporre alla Commissione qualsiasi questione operativa relativa all’applicazione o all’interpretazione degli orientamenti sugli investimenti.
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